{"id":6475,"date":"2026-02-04T12:38:05","date_gmt":"2026-02-04T11:38:05","guid":{"rendered":"https:\/\/archivio.accaparlante.it\/?p=6475"},"modified":"2026-02-04T12:38:05","modified_gmt":"2026-02-04T11:38:05","slug":"1-handicapati-e-finanziaria-98","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/archivio.accaparlante.it\/?p=6475","title":{"rendered":"1. Handicapati e finanziaria 98"},"content":{"rendered":"<p>di Gianni Selleri<\/p>\n<p><strong>Barriere architettoniche\u00a0 (Art. 1)<\/strong><br \/>\nNel quadro generale delle disposizioni tributarie per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sono previste facilitazioni tributarie anche per il caso specifico delle opere degli interventi relativi all\u2019eliminazione delle barriere architettoniche: dall\u2019imposta lorda sul reddito sar\u00e0 possibile detrarre un importo pari al 41% delle spese sostenute (comprese quelle di progettazione);<br \/>\nla detrazione \u00e8 consentita per spese, effettivamente rimaste a carico, fino ad importo massimo\u00a0 di lire 150 milioni;<br \/>\nla detrazione \u00e8 ripartita, in quote costanti, nell\u2019anno in cui sono state sostenute le spese e nei 4 periodi d\u2019imposta successivi (oppure \u00e8 consentito di ripartire la detrazione in 10 quote annuali costanti);<br \/>\ngli interventi possono riguardare sia le parti comuni, sia quelle delle singole unit\u00e0 immobiliari;<br \/>\nentro 30 giorni il Ministro delle Finanze\u00a0 stabilir\u00e0 con decreto le modalit\u00e0 di attuazione\u00a0 e le procedure di controllo.<br \/>\nSi ricorda che per l\u2019eliminazione delle barriere dell\u2019edilizia privata sono gi\u00e0 vigenti disposizioni che prevedono contributi (L. 13\/1989) e l\u2019I.V.a. ridotta al 4% per prestazioni e servizi da contratti di appalto (L. 427\/1993), restano escluse le spese per l\u2019acquisto dei materiali.<\/p>\n<p><strong>Agevolazioni tributarie\u00a0 (Art. 8)<br \/>\nDetrazioni d\u2019imposta<\/strong><\/p>\n<p>Le spese per l\u2019acquisto dei mezzi necessari all\u2019accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento nonch\u00e9 i sussidi informatici e tecnici rivolti a facilitare l\u2019autosufficienza e l\u2019integrazione degli handicappati, si detraggono dall\u2019imposta lorda nella misura del 19% integralmente (\u00e8 abolita la franchigia di lire 500 mila).<br \/>\nFra i mezzi necessari alla locomozione\u00a0 sono comprese: le automobili di cilindrata fino a 2000 cc, se con motore benzina, e fino a 2500 cc, se con motore diesel, anche se prodotte in serie, adattate a disabili con ridotte o impedite capacit\u00e0 motorie permanenti;<br \/>\nle automobili dotate di solo cambio automatico, purch\u00e9 prescritto dalla Commissione medica locale;<br \/>\nle motocarrozzette a tre ruote, i motoveicoli a tre ruote destinate al trasporto di persone e cose, gli autoveicoli attrezzati, le autovetture destinate al trasporto di persone col massimo di nove posti, ecc.<br \/>\nLa detrazione per l\u2019acquisto degli automezzi e veicoli adattati, spetta una sola volta ogni quattro anni e per un solo veicolo nel limite della spesa di lire 35 milioni; \u00e8 consentito alternativamente di ripartire la detrazione in quattro quote annuali costanti.<br \/>\nIl periodo di quattro anni pu\u00f2 essere ridotto nel caso che il veicolo risulti cancellato al Pubblico Registro Automobilistico per distruzione o sia stato rubato e non ritrovato (dalla detrazione viene dedotto l\u2019eventuale rimborso assicurativo).<br \/>\nPer i disabili sprovvisti di reddito la detrazione spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.<\/p>\n<p><strong>Riduzione IVA<br \/>\n<\/strong>Per l\u2019acquisto di tutti gli ausili e in particolare dei motoveicoli e degli autoveicoli\u00a0 necessari alla locomozione, si applica l\u2019aliquota IVA del 4% che viene estesa a tutte le persone handicappate indipendentemente dalla titolarit\u00e0 di patenti speciali o, alternativamente, ai familiari di cui essi\u00a0 sono fiscalmente a carico;<br \/>\nil regime agevolato dell\u2019I.V.a. al 4% riguarda anche le prestazioni per adattare i veicoli rese\u00a0 dalle officine e le cessioni di strumenti e accessori, gli adattamenti e le modifiche devono risultare dalla carta di circolazione.<\/p>\n<p><strong>Esenzioni<br \/>\n<\/strong>Gli atti di natura traslativa o dichiarativa (passaggio di propriet\u00e0 e imposte di trascrizione) aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli, necessari alla deambulazione o adattati, sono esenti dal pagamento di ogni imposta.<br \/>\nPer i medesimi veicoli non \u00e8 dovuto il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale (bollo auto).<br \/>\nLe norme integrano ed estendono agevolazioni tributarie riguardo la detraibilit\u00e0 e l\u2019applicazione del regime agevolato IVA a tutte le tipologie di ausili necessari per l\u2019autonomia e l\u2019integrazione dei disabili. In particolare mentre prima le facilitazioni relative agli autoveicoli erano limitate ai soggetti \u201ccon limitazioni permanenti delle capacit\u00e0 motorie\u201d e i titolari di patente, adesso si applicano a tutte le persone \u201cche presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che \u00e8 causa di difficolt\u00e0 di apprendimento, di relazione o di integrazione&#8230;\u201d (art. 3 legge 104\/92) oppure ai loro familiari; vengono inseriti nella nuova normativa anche i motoveicoli a tre ruote (tipo sulky), gli autoveicoli dotati di solo cambio automatico, gli adattamenti e gli strumenti necessari alla guida o al trasporto.<br \/>\nL\u2019esenzione permanente dal pagamento delle tasse auto per i disabili sar\u00e0 regolamentata per le modalit\u00e0 applicative dal ministero delle Finanze (entro gennaio).<br \/>\nIn questo articolo vi sono poi due disposizioni \u201ceterogenee\u201d e contingenti: la prima \u00e8 la salvaguardia delle forniture di protesi ai disabili e la revisione del nomenclatore tariffario degli ausili (scaduto da oltre un anno) entro tre mesi; la seconda stabilisce che le Regioni e le ASL provvedano prioritariamente al pagamento delle prestazioni che riguardano i disabili.<\/p>\n<p><strong>Insegnanti di sostegno\u00a0 (Art. 40)<br \/>\n<\/strong>\u00c8 assicurata l\u2019integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravit\u00e0 dell\u2019handicap, mediante il ricorso alla flessibilit\u00e0 organizzativa e funzionale delle classi (legge 59\/97) e la possibilit\u00e0 di assumere, a tempo determinato, insegnanti in presenza di disabili in situazione di gravit\u00e0.<br \/>\nIn particolare si dispone: la dotazione organica di insegnanti di sostegno per l\u2019integrazione degli alunni handicappati \u00e8 fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all\u201980%,\u00a0 della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell\u2019anno scolastico 1997-98;<br \/>\ni criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed eventualmente tra le aree disciplinari dell\u2019istruzione secondaria, nonch\u00e9 di assegnazione ai singoli istituti scolastici, sono stabilite con le ordinanze del Ministero della Pubblica Istruzione, assicurando la continuit\u00e0 educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola;<br \/>\nprogetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai Provveditori agli studi, che possono disporre l\u2019assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l\u2019acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialit\u00e0 esistenti nei medesimi alunni nonch\u00e9 per l\u2019aggiornamento del personale.<br \/>\nSi tratta di una razionalizzazione circa l\u2019impiego degli insegnanti di sostegno, in un contesto di riduzione della spesa.<br \/>\nLa dotazione organica degli insegnanti\u00a0 di sostegno (che era prima fissata in un insegnante ogni 4 disabili presenti) viene ora stabilita secondo uno standard fisso, da molti considerato inadeguato; in deroga viene tuttavia prevista la possibilit\u00e0 di assumere a tempo determinato insegnanti di sostegno in caso che vi siano alunni in situazione di gravit\u00e0: la disposizione \u00e8 sostanzialmente discrezionale.<\/p>\n<p><strong>Verifiche invalidit\u00e0 civile\u00a0 (Art. 52)<br \/>\n<\/strong>Dal 1 giugno 1998 al 31 marzo 1999 \u00e8 programmato un piano straordinario di circa 100 mila accertamenti di verifica nei confronti prioritariamente\u00a0 dei titolari di benefici economici di invalidit\u00e0 civile che non hanno presentato l\u2019autocertificazione (novembre 1996) sui requisiti sanitari;<br \/>\nl\u2019eventuale accertamento della insussistenza dei requisiti sanitari, antecedente\u00a0 alla visita, comporta la revoca della provvidenza dalla data \u201cindicata dal verbale di verifica\u201d (cio\u00e8 la data in cui si presume che non vi fossero i requisiti) nonch\u00e9 l\u2019avvio delle procedure di recupero (Codice Civile artt.2033 e 2946);<br \/>\nla verifica sulle condizioni reddituali, autocertificazione del 30 giugno (stabilita con Decreto del Ministero del Tesoro 20\/7\/1989 e Decreto Ministero Interno 31 ottobre), viene sostituita dai controlli del Ministero del Tesoro attraverso le banche dati centrali; se viene accertata qualche incompatibilit\u00e0, la Direzione del Tesoro ne d\u00e0 comunicazione alla competente Prefettura per i procedimenti di sospensione o di revoca;<br \/>\ni procedimenti di verifica della sussistenza dei requisiti avviati dal ministero del Tesoro anteriormente all\u2019agosto 1996 (Legge 8\/8\/1996 n.425) devono essere conclusi entro 120 giorni dall\u2019approvazione della legge finanziaria; in mancanza i benefici si intendono confermati;<br \/>\nle Commissioni mediche periferiche possono richiedere accertamenti specialistici alle Aziende USL o altri Enti.<br \/>\nDopo le 150 mila verifiche sanitarie effettuate in base alla L.425\/1996, si stabilisce un nuovo piano straordinario di 100 mila visite, questa volta mirate a tutti gli handicappati civili \u201cche non hanno presentato l\u2019autocertificazione\u201d nel novembre 1996 (era quella in cui si chiedeva agli interessati di dichiarare se erano guariti o no e che molti non hanno prodotto per carenze di informazione).<br \/>\nCirca l\u2019accertamento dei requisiti reddituali ci si affida alle banche dati centrali (viene perci\u00f2 abolita l\u2019autocertificazione di giugno alla Prefettura). Si osserva che come al solito la \u201cpresunzione di colpevolezza\u201d riguarda esclusivamente gli invalidi civili\u00a0 e che si insiste con la centralizzazione dei controlli amministrativi.<br \/>\nUn altro articolo della legge (n. 60) prevede che gli invalidi civili titolari dell\u2019assegno mensile che non hanno ottemperato all\u2019autocertificazione del 30 novembre 1997 ma che hanno provveduto entro il 31 ottobre 1997 sono esclusi dal recupero delle prestazioni indebitamente percepite: la norma fa riferimento ad una disposizione della finanziaria 1997 riguardante prestazioni previdenziali, quindi risulta inapplicabile e non pertinente.<\/p>\n<p><strong>Norme generali\u00a0<\/strong><br \/>\nLe misure di carattere specifico riguardanti gli handicappati sono sostanzialmente positive, le disposizioni generali in materia di sanit\u00e0 e in particolare di assistenza e servizi sociali agevolati suscitano invece gravi perplessit\u00e0 sia dal punto di vista applicativo, sia sotto il profilo culturale e sistematico.<br \/>\n<strong><br \/>\nPartecipazione alla spesa sanitaria\u00a0 (Art. 59, comma 50)<\/strong><br \/>\nAl fine di assicurare una maggiore equit\u00e0 del sistema\u00a0 di partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni\u00a0 si stabilisce che: il servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l\u2019accesso ai servizi alla totalit\u00e0 dei cittadini;<br \/>\nverranno individuate le prestazioni la cui fruizione \u00e8 subordinata al pagamento di una quota di spesa;<br \/>\nsono esclusi dalla partecipazione i trattamenti in regime di ricovero, quelli per particolari patologie croniche e invalidanti e quelli rientranti in programmi di prevenzione e diagnosi precoce, nonch\u00e9 di medicina di base e di pediatria;<br \/>\nl\u2019esenzione dalla partecipazione deriva dalle condizioni economiche dell\u2019utente e dai suoi bisogni;<br \/>\nil diritto all\u2019esenzione \u00e8 definito in riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio;<br \/>\nle Regioni assumono la responsabilit\u00e0 finanziaria nella gestione del sistema di partecipazione e del regime delle esenzioni il cui strumento di verifica e di controllo \u00e8 costituito dalla \u201ctessera sanitaria\u201d (!).<br \/>\nLe norme descritte (la cui attuazione \u00e8 delegata al Governo entro il 31 luglio 1998) introducono pi\u00f9 rigorosi accertamenti sulla condizione economica e nuove modalit\u00e0 di controllo, sia per il reddito sia per il bisogno delle prestazioni: siamo in un contesto di razionalizzazione per evitare l\u2019utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione sanitaria. Restano salvi i principi e le garanzie di un sistema di welfare\u00a0 a carattere universalistico.\u00a0 Per quanto riguarda gli handicappati, anche se non \u00e8 esplicitamente affermato, si pu\u00f2 ritenere che sar\u00e0 conservato l\u2019attuale sistema di esenzioni dal ticket per le prestazioni farmaceutiche, specialistiche e riabilitative sia pure con qualche correttivo.<\/p>\n<p><strong>Istituzione del Fondo sociale\u00a0 (Art. 59, commi 44-46)<br \/>\n<\/strong>In attesa della legge generale di riforma dell\u2019assistenza viene istituito il Fondo per le politiche sociali. Il Fondo, costituito dall\u2019accorpamento di finanziamenti e risorse provenienti da leggi vigenti, ha i seguenti scopi: realizzazione di standard essenziali ed uniformi di prestazioni su tutto il territorio nazionale (per l\u2019infanzia, gli anziani, gli handicappati, le famiglie, i tossicodipendenti, gli extra comunitari, ecc.);<br \/>\nsostegno alle famiglie;<br \/>\npromozione di azioni finanziate dal Fondo sociale europeo;<br \/>\nsperimentazione di misure contro le povert\u00e0;<br \/>\nsviluppo delle attivit\u00e0 di enti e associazioni del volontariato e del terzo settore;<br \/>\nIl Ministro per la Solidariet\u00e0 Sociale ripartisce con proprio decreto, le complessive risorse finanziarie derivanti dagli stanziamenti disposti per le seguenti leggi: Contributi per le attivit\u00e0 delle associazioni di promozione sociale e combattentistiche; Legge quadro sul volontariato; Legge quadro sull\u2019handicap; Disposizioni per la prevenzione della cecit\u00e0 e per l\u2019integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati; Promozione dei diritti e delle opportunit\u00e0 per l\u2019infanzia e l\u2019adolescenza; T.U. delle leggi in materia di cura e di riabilitazione dei tossicodipendenti (circa 800 miliardi).<\/p>\n<p><strong>Reddito minimo d\u2019inserimento\u00a0 (Art. 59, comma 47-48)<\/strong><br \/>\nIn attesa della revisione degli istituti sui trasferimenti di reddito alle persone e nell\u2019ambito del Fondo Sociale, \u00e8 introdotto l\u2019istituto del reddito minimo di inserimento a favore di \u201csoggetti\u201d privi di reddito o impossibilitati, per cause fisiche, psichiche o sociali, al mantenimento proprio e dei figli.<br \/>\nIl reddito minimo d\u2019inserimento, la cui attuazione sar\u00e0 disciplinata da un decreto legislativo: avr\u00e0 la durata sperimentale non superiore ai due anni;<br \/>\nsar\u00e0 attribuito con riferimento ad una \u201cdeterminata soglia di povert\u00e0\u201d;<br \/>\nil suo ammontare non deve essere superiore al 60% del reddito medio procapite nazionale;<br \/>\nsono previsti accertamenti, controlli, revisioni e revoche;<br \/>\nla titolarit\u00e0 della sperimentazione \u00e8 affidata ai Comuni.<br \/>\nLe due novit\u00e0 (Fondo Sociale e RMI), gi\u00e0 previste dal Documento di programmazione economico-finanziario e definite nel corso della trattativa sullo stato sociale, contengono molte attese, molti rinvii, qualche anticipazione della riforma (testo unificato Signorino e disegno di legge Turco),\u00a0 ma sostanzialmente nessuno si fa male perch\u00e9 non ci sono variazioni di bilancio e le modificazioni di trasferimento di reddito sono sperimentali.\u00a0 Per il Fondo sociale \u00e8 prevista una dotazione di lire 28 miliardi per il 1998,\u00a0 di lire 115 miliardi per il 1999 e di lire 143 miliardi per l\u2019anno 2000 (che si aggiunge ai finanziamenti delle varie leggi prima elencate).<\/p>\n<p><strong>Prestazioni sociali agevolate\u00a0 (Art. 59 comma 51-52)<br \/>\n<\/strong>Se col Fondo Sociale si prefigura un fantasma di riforma dell\u2019assistenza, con le disposizioni sulle prestazioni sociali si definisce invece una vera e propria controriforma, mediante l\u2019introduzione di criteri di selettivit\u00e0 basati essenzialmente sul reddito. Si tratta dell\u2019iniziativa pi\u00f9 dura di revisione\u00a0 dello stato sociale contenuta nella Finanziaria 1998, secondo una prospettiva decisamente neo liberista e di attenuazione non solo dell\u2019universalismo, ma della stessa solidariet\u00e0 sociale.<br \/>\nLe \u201cprestazioni sociali agevolate\u201d (in questa definizione, con riferimento ai disabili e agli handicappati, possono essere compresi tutti i servizi per la sopravvivenza, per l\u2019autonomia, per la vita indipendente, per la riabilitazione, per l\u2019integrazione sociale) sono subordinate ad informazioni, accertamenti e adempimenti che umiliano la dignit\u00e0 personale e sociale del richiedente.<br \/>\nIl Governo \u00e8 delegato ad emanare\u00a0 uno o pi\u00f9 decreti legislativi per: determinare la situazione economica del \u201csoggetto\u201d che chiede la prestazione in base alla sua condizione reddituale e patrimoniale e di coloro con i quali convive;<br \/>\nobbligare il richiedente ad una autocertificazione preventiva sulla propria situazione economica, nonch\u00e9 \u201caltri dati e notizie rilevanti per i controlli\u201d;<br \/>\nobbligare le amministrazioni pubbliche che erogano i servizi a controlli sulla veridicit\u00e0 della situazione familiare dichiarata \u201cconfrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti &#8230; con i dati in possesso del ministero delle Finanze\u201d;<br \/>\nincludere nei programmi annuali della Guardia di Finanza il controllo dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate \u201cprevedendo anche l\u2019effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari\u201d;<br \/>\ncon decreto legislativo (da emanare entro giugno 98) gli enti erogatori individuano le condizioni economiche richieste per l\u2019accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate con possibilit\u00e0 di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia.<br \/>\nPer questo complesso di disposizioni i servizi socio-assistenziali (perch\u00e9 di questo si tratta) verrebbero nuovamente subordinati alla \u201c situazione di povert\u00e0\u201d, anzich\u00e9 a quella del bisogno personale, e quindi trasferiti da un contesto di diritto soggettivo e costituzionale a quello esclusivo del disagio economico o dell\u2019insufficienza di reddito.<br \/>\nSembra riemergere la figura del \u201cpovero inabile\u201d descritta\u00a0 dagli arcaici ordinamenti dell\u2019assistenza e beneficenza pubblica: la valutazione della situazione economica costituisce il criterio decisivo per l\u2019erogazione dei servizi;<br \/>\nsi ripristina\u00a0 l\u2019istituto dei \u201cfamiliari di soccorso\u201d;<br \/>\nsi obbligano gli enti locali a tenere \u201cl\u2019elenco dei poveri\u201d e ad istituire un apposito servizio di accertamento;<br \/>\nsi incarica la Guardia di Finanza di effettuare indagini annuali per individuare \u201cfalsi poveri e falsi invalidi\u201d e si riafferma una sorta di centralismo inquisitorio dello Stato.<br \/>\nIn ogni caso i bisogni e le difficolt\u00e0 derivanti dalla disabilit\u00e0 e dall\u2019handicap non\u00a0 possono essere considerati come oggetto di \u201cprestazioni agevolate\u201d e tanto meno essere soddisfatti sulla base esclusiva di parametri reddituali. Del fatto che il bisogno deriva sia dalla mancanza di reddito sia da esigenze assistenziali per le quali anche un reddito medio alto non \u00e8 sufficiente, occorrer\u00e0 tenere conto nei decreti attuativi.<\/p>\n<p>(Legge 27 dicembre 1997 n. 449, \u201cMisure per la stabilizzazione della finanza pubblica\u201d)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Gianni Selleri Barriere architettoniche\u00a0 (Art. 1) Nel quadro generale delle disposizioni tributarie per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sono previste facilitazioni tributarie anche per il caso specifico delle opere degli interventi relativi all\u2019eliminazione delle barriere architettoniche: dall\u2019imposta lorda sul reddito sar\u00e0 possibile detrarre un importo pari al 41% delle spese sostenute (comprese [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3766],"tags":[3591,3602],"edizioni":[98],"autori":[631],"monografie":[],"editori":[],"luoghi":[],"book":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/archivio.accaparlante.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6475"}],"collection":[{"href":"https:\/\/archivio.accaparlante.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/archivio.accaparlante.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/archivio.accaparlante.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/archivio.accaparlante.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6475"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/archivio.accaparlante.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6475\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6476,"href":"https:\/\/archivio.accaparlante.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6475\/revisions\/6476"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/archivio.accaparlante.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6475"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/archivio.accaparlante.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6475"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/archivio.accaparlante.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6475"},{"taxonomy":"edizioni","embeddable":true,"href":"https:\/\/archivio.accaparlante.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fedizioni&post=6475"},{"taxonomy":"autori","embeddable":true,"href":"https:\/\/archivio.accaparlante.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fautori&post=6475"},{"taxonomy":"monografie","embeddable":true,"href":"https:\/\/archivio.accaparlante.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmonografie&post=6475"},{"taxonomy":"editori","embeddable":true,"href":"https:\/\/archivio.accaparlante.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Feditori&post=6475"},{"taxonomy":"luoghi","embeddable":true,"href":"https:\/\/archivio.accaparlante.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fluoghi&post=6475"},{"taxonomy":"book","embeddable":true,"href":"https:\/\/archivio.accaparlante.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fbook&post=6475"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}