{"id":736,"date":"2009-11-04T17:07:30","date_gmt":"2009-11-04T17:07:30","guid":{"rendered":"http:\/\/127.0.0.1\/accaparlante4\/?p=736"},"modified":"2026-02-25T11:01:30","modified_gmt":"2026-02-25T10:01:30","slug":"il-falso-e-il-vero-mendicante","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/archivio.accaparlante.it\/?p=736","title":{"rendered":"3. Il falso e il vero mendicante"},"content":{"rendered":"<p>di Gianni Selleri<\/p>\n<p>La Corte costituzionale ha dichiarato l&#8217;illegittimit\u00e0 dell&#8217;art. 67 primo comma,del Codice penale che punisce con l&#8217;arresto fino a 3 mesi . Tuttavia la Corte si \u00e8 riferita ai &#8220;mendicanti<!--break--> buoni&#8221;, quelli che non disturbano il decoroe l&#8217;ordine pubblico, la tranquillit\u00e0 dei cittadini e soprattutto non ingannano i sentimenti di solidariet\u00e0 e di piet\u00e0: si tratta della .<br \/>\nResta invece la pena dell&#8217;arresto da 1 a 6 mesi IF il fatto &#8220;. In questo caso la Corte afferma che occorre tutelare rilevanti &#8220;beni giuridici&#8221;fra i quali anche lo spontaneo adempimento del dovere di solidariet\u00e0, cheappare inquinata in tutte quelle ipotesi nelle quali il mendicante faccia impiego di mezzi fraudolenti al fine di &#8220;destare l&#8217;altrui piet\u00e0&#8221;. La Corte nel dispositivo propone anche una breve (e un po&#8217; ingenua) analisi degli&#8221;squilibri delle societ\u00e0 pi\u00f9 avanzate&#8221; che producono condizioni di estrema emarginazione e tendenze volte a &#8220;nascondere&#8221; la miseria e aconsiderare le persone in condizione di povert\u00e0 come pericolose e colpevoli (mendicit\u00e0 come devianza). Non si possono certo ripristinare gli ospizi e iricoveri di mendicit\u00e0 ma si devono attivare &#8211; constatata l&#8217;insufficienza dell&#8217;azione dello Stato &#8211; autonome risposte affidate al volontariato e al valore costituzionale della solidariet\u00e0.<br \/>\nTutti questi ragionamenti denotano un vuoto assoluto di riferimenti alla legislazione sociale e alla sua interdipendenza con l&#8217;economia \u00e8 preoccupante. Si deve comunque constatare che la sentenza della Corte Costituzionale non ha superato la &#8220;figura criminosa della mendicit\u00e0&#8221; e le corrispondenti pene. Affermare ancora che la mendicit\u00e0 pu\u00f2 costituire un pericolo per l&#8217;ordine pubblico e per il decoro civile significa convalidare tradizioni giuridiche e culturali veramente arcaiche e insostenibili.<\/p>\n<p><b>Il falso e il vero mendicante<br \/>\n<\/b>Nella storia del pauperismo, i mendicanti e i vagabondi sono stati oggetto diinterventi repressivi: il marchio, la fustigazione, l&#8217;impiccagione e pi\u00f9 tardi, a partire dal XV secolo, il ricovero in casa di lavoro coatto o nei&#8221;depositi di mendicit\u00e0&#8221;. Ma non \u00e8 certo questo il riferimento pi\u00f9 immediato della Corte Costituzionale, quanto piuttosto la saggistica del XIX secolo che ha ispirato il Codice Zanardelli e Rocco. Questa pubblicistica afferma che la mendicit\u00e0. Le cause sono: il bisogno, la poltroneria, i vantaggi della professione di mendicante. Riguardo ai mendicanti si possono fare distinzioni (classificazioni) morali e materiali; la pi\u00f9 attendibile \u00e8 quella che distingue i mendicanti in validi, invalidi e vergognosi. Ma il problema principale \u00e8 quello di distinguere i &#8220;mendichi veri dai mendichi falsi&#8221;. Il vero mendico &#8220;se bene se ne osservano i diportamenti, se si benefica con qualche precauzione, che accerti la di lui condizione, si pu\u00f2 agevolmente riconoscere dal contegno, dagli atti e dalle parole composte anziche no. Si riconosce eziandio all&#8217;aspetto di vera miseria, al candore delle risposte, alla docilit\u00e0 con cui si contenta di qualunque elemosina, eziandio vittuaria, alla sua successiva condotta quando l&#8217;ha ottenuta. Insomma un elemosiniere avveduto, con un&#8217;attenta indagine di pochi istanti sar\u00e0 pi\u00f9 difficilmente indotto in errore.&#8221;<br \/>\nIl falso mendico enaro e non vitto; vi abbandona insolente, dopo essersi un momento prima avvilito all&#8217;estremo, esclama in tono affettato; finge pratiche religiose solo esteriori, e se gli tenete dietro, corre a spendere in bagordi la moneta che ottiene, anzich\u00e8\u201a portarla a quella moglie ed a que&#8217; figli che con bugiarde parole vi diceva d&#8217;aspettarlo a casa affamati.<br \/>\nLa classificazione in categorie definisce il grado di colpevolezza, in ogni caso vi \u00e8 l&#8217;esigenza di vietare la questua in pubblico e il rimedio, soprattutto per gli inabili al lavoro e bisognosi, \u00e8 il ricovero &#8220;in pii istituti edospizi&#8221; o il ricorso alla carit\u00e0 privata, mentre gli altri ciplina. L&#8217;inquietante impressione \u00e8 che la distinzione fra &#8220;mendicit\u00e0 non invasiva e invasiva&#8221; e altre argomentazioni della sentenza della Corteabbiano radice in questo contesto culturale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Gianni SelleriLa Corte costituzionale ha dichiarato l&#8217;illegittimit\u00e0 dell&#8217;art. 67 primo comma,del Codice penale che punisce con l&#8217;arresto fino a 3 mesi . 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