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autore: Autore: Giancarlo Crociani

7. Le leggi del cittadino

di Giancarlo Crociani, presidente del coordinamento provinciale volontariato ferrarese

In tema di partecipazione popolare e di tutela dei diritti, le leggi piùimportanti e significative, per il rapporto tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni, sono state emanate nel periodo 90/95 e fanno particolare riferimento a:
– gli strumenti della partecipazione popolare;
– la trasparenza degli atti amministrativi;
– il diritto di accesso agli atti e alle informazioni;
– la tutela dei diritti dei cittadini.
Fermo restando che anche in altre leggi, nazionali o regionali di settore, si potranno trovare riferimenti a questi aspetti, vale la pena concentrare l’attenzione su quelle leggi, decreti o direttive nazionali che si riferiscono a tutti i cittadini e che riguardano tutte le pubbliche amministrazioni.
È opportuno qui ricordare che, come sottolinea il decreto 29/93: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi  compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tutti gli enti pubblici non economici, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale”.
Ed è nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche che valgono le norme contenute nelle leggi che qui vengono richiamate.

Legge 142/90
La legge di “Ordinamento delle autonomie locali” costituisce il punto di partenza decisivo per un percorso che dovrebbe portare a una”democrazia comunale” più avanzata, nella quale i cittadini e le loro organizzazioni potranno essere protagonisti più attivi e non semplici spettatori passivi. Una parte di questa legge riguarda gli “Istituti di partecipazione” (art.6 – partecipazione popolare; art.7 – azione popolare, diritto di accesso e informazione; art.8 – difensore civico).
I cittadini, le organizzazioni di volontariato, i movimenti per la tutela dei diritti dovrebbero chiedere copia, ai loro comuni, degli “statuti”emanati e dei rispettivi regolamenti attuativi, per verificare se sono stati attivati, o se sono rimasti sulla carta, gli strumenti previsti per la partecipazione popolare (assemblee, consulte, referendum, difensori civici, ecc.).
Risulta, ad esempio, dalla relazione presentata dal Difensore civico regionale, per l’anno 1994, che in tutta la Regione Emilia Romagna, i difensori civici comunali e provinciali, finora nominati, sono 13 in tutto: 1 su 9 province; 12su 340 comuni. Pochi altri enti locali hanno delegato le loro funzioni al difensore civico regionale.
Sulla base di una indagine svolta a livello nazionale dal M.F.D. (Movimento Federativo Democratico), la situazione è abbastanza simile, se non peggiore,nelle altre regioni italiane.
Complessivamente, i difensori civici finora nominati sono ancora assai pochi rispetto a quelli previsti: Regioni (15), Province (8), Comuni /97).

Legge 241/90
Nella prima parte di questa legge (“Nuove norme in materia diprocedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”) si stabilisce che “l’attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia e pubblicità”. Le pubbliche amministrazioni devono determinare, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi. In caso contrario, il termine è di 30 giorni. Inoltre, in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicatiil termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.

Decreto legge 29/93
L’art. 12 di questo decreto (“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”) riguarda l’ufficio relazioni con il pubblico e prevede l’istituzione di questi nuovi organismi presso ogni amministrazione pubblica. Questi uffici dovrebbero provvedere:
a) al servizio dell’utenza per il diritto di partecipazione;
b) all’informazione relativa agli atti e ai procedimenti;
c) alla formulazione di proposte sugli aspetti logistici ed organizzativi del rapporto con gli utenti.
I cittadini e le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti potrebbero controllare se, da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, sono stati davvero istituiti e se essi svolgono “realmente” le funzioni previste dal decreto, come strumenti “al servizio dell’utenza”.

Direttiva P.C.M. (Presidente Consiglio dei Ministri) 27/1/94
La direttiva dell’ex Presidente del Consiglio Ciampi (“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”), si presenta come un testo fondamentale, per i cittadini e le loro organizzazioni, al fine di migliorare i rapporti con le pubbliche amministrazioni. In questa direttiva si ribadisce che sono considerati servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione omediante convenzione, tutti i servizi volti a garantire il godimento deidiritti, costituzionalmente tutelati, alla salute, all’assistenza e previdenza sociale, alla istruzione, alla libertà di comunicazione, alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione.
Per ragioni di spazio si possono citare qui soltanto le voci che fanno da richiamo al contenuto del testo (un testo che andrebbe più conosciuto ed utilizzato. Se ne raccomanda, quindi, una lettura attenta e integrale. Sarà certamente utile per chiunque abbia rilievi o rimostranze da avanzare nei confronti di una pubblica amministrazione).
I “Principi fondamentali” che devono essere alla base della erogazionedei servizi pubblici, secondo la direttiva, sono i seguenti: 1) eguaglianza; 2) imparzialità; 3) continuità; 4) diritto di scelta; 5) partecipazione; 6) efficienza ed efficacia.
Gli “strumenti” che dovrebbero consentire di perseguire questi obiettivi sono indicati in questo modo: 1) adozione di standard; 2) semplificazione delle procedure; 3) informazione degli utenti; 4) rapporto congli utenti; 5) dovere di valutazione della qualità dei servizi; 6) rimborso.
La “Tutela” dei diritti dei cittadini può essere esercitata mediante: 1) procedure di reclamo; 2) comitato permanente per l’attuazione della Carta dei servizi; 3) sanzioni per la mancata osservanza della Direttiva.
I singoli cittadini e, a maggior ragione, le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti, con riferimento al contenuto di questa direttiva, possono verificare se l’erogazione dei servizi pubblici risponde ai principi fondamentali da essa indicati.
Sarebbe opportuno, inoltre, controllare:
– se i servizi pubblici hanno adottato gli standard di qualità e quantità previsti, e se essi sono stati sottoposti a verifica, con gli utenti, inadunanze pubbliche;
– se si sta procedendo, concretamente, alla semplificazione delle procedure burocratiche e per garantire l’accesso agli atti;
– se viene assicurata la “piena informazione” agli utenti circa le modalità di prestazione dei servizi;
– se gli utenti vengono trattati “con rispetto e cortesia” e se sono agevolati nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri;
– se vengono svolte le periodiche verifiche (interne e pubbliche) sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati;
– se viene garantita qualche forma di rimborso per i disagi patiti dai cittadini per eventuali disguidi o disservizi;
– se le irregolarità segnalate dai cittadini vengono prese in seria considerazione e vengono rispettati i tempi per le risposte.

Direttiva P.C.M. (11/10/1994)
Con questa Direttiva (“Principi per l’istituzione e il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico”) vengono stabilite le finalità e le attività degli U.R.P. (Uffici Relazioni con il Pubblico), che dovrebbero essere attivati in tutte le amministrazioni pubbliche.
Finalità. L’attività degli uffici deve essere finalizzata a:
– dare attuazione al principio della trasparenza dell’attività amministrativa; al diritto di accesso alla documentazione e a una corretta informazione;
– rilevare sistematicamente i bisogni e il livello di soddisfazione dell’utenza per i servizi erogati e collaborare per adeguare conseguentemente i fattori che ne determinano la qualità;
– proporre adeguamenti e correttivi per favorire l’ammodernamento dellestrutture, la semplificazione dei linguaggi e l’aggiornamento delle modalità con cui le amministrazioni si propongono all’utenza.
Attività. Gli uffici svolgono le seguenti attività:
– servizi all’utenza per i diritti di partecipazione;
– informazione all’utenza sugli atti amministrativi, sui responsabili, sullo svolgimento e sui tempi di conclusione dei procedimenti e sulle modalità di erogazione dei servizi;
– ricerca e analisi finalizzate alla conoscenza dei bisogni e proposte per il miglioramento dei rapporti con l’utenza;
– promozione e realizzazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, strutture pubbliche e servizi erogati e l’informazione sui diritti dell’utenza nei rapporti con le amministrazioni.
Sul funzionamento di questi uffici sarebbe necessario un controllo da parte dei cittadini e delle loro organizzazioni. Risulta, infatti, da indagini promosse dallo stesso ministero della Funzione Pubblica, che solo una percentuale minoritaria delle pubbliche amministrazioni ha istituito questi uffici e solo una parte di questi è realmente funzionante.
Occorre dunque un impegno di tutti per stimolare le amministrazioni pubbliche adattivare e a far funzionare correttamente gli uffici per le relazioni con il pubblico rispetto a tutte le funzioni previste dalla direttiva.