In tema di partecipazione popolare e di tutela dei diritti, le leggi piùimportanti e significative, per il rapporto tra i cittadini e le pubblicheamministrazioni, sono state emanate nel periodo 90/95 e fanno particolareriferimento a:
– gli strumenti della partecipazione popolare;
– la trasparenza degli atti amministrativi;
– il diritto di accesso agli atti e alle informazioni;
– la tutela dei diritti dei cittadini.
Fermo restando che anche in altre leggi, nazionali o regionali di settore, sipotranno trovare riferimenti a questi aspetti, vale la pena concentrarel’attenzione su quelle leggi, decreti o direttive nazionali che si riferiscono atutti i cittadini e che riguardano tutte le pubbliche amministrazioni.
E’ opportuno qui ricordare che, come sottolinea il decreto 29/93: "Peramministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivicompresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le aziende e leamministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, icomuni, le comunità montane e i loro consorzi ed associazioni, le istituzioniuniversitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura, tutti gli enti pubblici non economici, leaziende e gli enti del servizio sanitario nazionale".
Ed è nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche che valgono le normecontenute nelle leggi che qui vengono richiamate.

LEGGE 142/90

La legge di "Ordinamento delle autonomie locali" costituisce ilpunto di partenza decisivo per un percorso che dovrebbe portare a una"democrazia comunale" più avanzata, nella quale i cittadini e le loroorganizzazioni potranno essere protagonisti più attivi e non semplicispettatori passivi. Una parte di questa legge riguarda gli "Istituti dipartecipazione" (art.6 – partecipazione popolare; art.7 – azione popolare,diritto di accesso e informazione; art.8 – difensore civico).
I cittadini, le organizzazioni di volontariato, i movimenti per la tutela deidiritti dovrebbero chiedere copia, ai loro comuni, degli "statuti"emanati e dei rispettivi regolamenti attuativi, per verificare se sono statiattivati, o se sono rimasti sulla carta, gli strumenti previsti per lapartecipazione popolare (assemblee, consulte, referendum, difensori civici,ecc.).
Risulta, ad esempio, dalla relazione presentata dal Difensore civico regionale,per l’anno 1994, che in tutta la Regione Emilia Romagna, i difensori civicicomunali e provinciali, finora nominati, sono 13 in tutto: 1 su 9 province; 12su 340 comuni. Pochi altri enti locali hanno delegato le loro funzioni aldifensore civico regionale.
Sulla base di una indagine svolta a livello nazionale dal M.F.D. (MovimentoFederativo Democratico), la situazione è abbastanza simile, se non peggiore,nelle altre regioni italiane.
Complessivamente, i difensori civici finora nominati sono ancora assai pochirispetto a quelli previsti: Regioni (15), Province (8), Comuni /97).

LEGGE 241/90

Nella prima parte di questa legge ("Nuove norme in materia diprocedimento amministrativo e di diritto di accesso agli attiamministrativi") si stabilisce che "l’attività amministrativa èretta da criteri di economicità, efficacia e pubblicità". Le pubblicheamministrazioni devono determinare, per ciascun tipo di procedimento, il termineentro il quale esso deve concludersi. In caso contrario, il termine è di 30giorni. Inoltre, in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicatiil termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.

DECRETO LEGGE 29/93

L’art. 12 di questo decreto ("Norme in materia di organizzazione erapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche") riguarda l’ufficiorelazioni con il pubblico e prevede l’istituzione di questi nuovi organismipresso ogni amministrazione pubblica. Questi uffici dovrebbero provvedere:
a) al servizio dell’utenza per il diritto di partecipazione;
b) all’informazione relativa agli atti e ai procedimenti;
c) alla formulazione di proposte sugli aspetti logistici ed organizzativi delrapporto con gli utenti.
I cittadini e le organizzazioni di volontariato e di tutela dei dirittipotrebbero controllare se, da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, sonostati davvero istituiti e se essi svolgono "realmente" le funzionipreviste dal decreto, come strumenti "al servizio dell’utenza".

DIRETTIVA P.C.M. (Presidente Consiglio dei Ministri) 27/1/94

La direttiva dell’ex Presidente del Consiglio Ciampi ("Principisull’erogazione dei servizi pubblici"), si presenta come un testofondamentale, per i cittadini e le loro organizzazioni, al fine di migliorare irapporti con le pubbliche amministrazioni. In questa direttiva si ribadisce chesono considerati servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione omediante convenzione, tutti i servizi volti a garantire il godimento deidiritti, costituzionalmente tutelati, alla salute, all’assistenza e previdenzasociale, alla istruzione, alla libertà di comunicazione, alla libertà e allasicurezza della persona, alla libertà di circolazione.
Per ragioni di spazio si possono citare qui soltanto le voci che fanno darichiamo al contenuto del testo (un testo che andrebbe più conosciuto edutilizzato. Se ne raccomanda, quindi, una lettura attenta e integrale. Saràcertamente utile per chiunque abbia rilievi o rimostranze da avanzare neiconfronti di una pubblica amministrazione).
I "Principi fondamentali" che devono essere alla base della erogazionedei servizi pubblici, secondo la direttiva, sono i seguenti: 1) eguaglianza; 2)imparzialità; 3) continuità; 4) diritto di scelta; 5) partecipazione; 6)efficienza ed efficacia.
Gli "strumenti" che dovrebbero consentire di perseguire questiobiettivi sono indicati in questo modo: 1) adozione di standard; 2)semplificazione delle procedure; 3) informazione degli utenti; 4) rapporto congli utenti; 5) dovere di valutazione della qualità dei servizi; 6) rimborso.
La "Tutela" dei diritti dei cittadini può essere esercitata mediante:1) procedure di reclamo; 2) comitato permanente per l’attuazione della Carta deiservizi; 3) sanzioni per la mancata osservanza della Direttiva.
I singoli cittadini e, a maggior ragione, le organizzazioni di volontariato e ditutela dei diritti, con riferimento al contenuto di questa direttiva, possonoverificare se l’erogazione dei servizi pubblici risponde ai principifondamentali da essa indicati.
Sarebbe opportuno, inoltre, controllare:
– se i servizi pubblici hanno adottato gli standard di qualità e quantitàprevisti, e se essi sono stati sottoposti a verifica, con gli utenti, inadunanze pubbliche;
– se si sta procedendo, concretamente, alla semplificazione delle procedureburocratiche e per garantire l’accesso agli atti;
– se viene assicurata la "piena informazione" agli utenti circa lemodalità di prestazione dei servizi;
– se gli utenti vengono trattati "con rispetto e cortesia" e se sonoagevolati nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri;
– se vengono svolte le periodiche verifiche (interne e pubbliche) sulla qualitàed efficacia dei servizi prestati;
– se viene garantita qualche forma di rimborso per i disagi patiti dai cittadiniper eventuali disguidi o disservizi;
– se le irregolarità segnalate dai cittadini vengono prese in seriaconsiderazione e vengono rispettati i tempi per le risposte.

DIRETTIVA P.C.M. (11/10/1994)

Con questa Direttiva ("Principi per l’istituzione e il funzionamentodegli uffici per le relazioni con il pubblico") vengono stabilite lefinalità e le attività degli U.R.P. (Uffici Relazioni con il Pubblico), chedovrebbero essere attivati in tutte le amministrazioni pubbliche.
Finalità. L’attività degli uffici deve essere finalizzata a:
– dare attuazione al principio della trasparenza dell’attività amministrativa;al diritto di accesso alla documentazione e a una corretta informazione;
– rilevare sistematicamente i bisogni e il livello di soddisfazione dell’utenzaper i servizi erogati e collaborare per adeguare conseguentemente i fattori chene determinano la qualità;
– proporre adeguamenti e correttivi per favorire l’ammodernamento dellestrutture, la semplificazione dei linguaggi e l’aggiornamento delle modalitàcon cui le amministrazioni si propongono all’utenza.
Attività. Gli uffici svolgono le seguenti attività:
– servizi all’utenza per i diritti di partecipazione;
– informazione all’utenza sugli atti amministrativi, sui responsabili, sullosvolgimento e sui tempi di conclusione dei procedimenti e sulle modalità dierogazione dei servizi;
– ricerca e analisi finalizzate alla conoscenza dei bisogni e proposte per ilmiglioramento dei rapporti con l’utenza;
– promozione e realizzazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilitàper assicurare la conoscenza di normative, strutture pubbliche e servizi erogatie l’informazione sui diritti dell’utenza nei rapporti con le amministrazioni.
Sul funzionamento di questi uffici sarebbe necessario un controllo da parte deicittadini e delle loro organizzazioni. Risulta, infatti, da indagini promossedallo stesso ministero della Funzione Pubblica, che solo una percentualeminoritaria delle pubbliche amministrazioni ha istituito questi uffici e solouna parte di questi è realmente funzionante.
Occorre dunque un impegno di tutti per stimolare le amministrazioni pubbliche adattivare e a far funzionare correttamente gli uffici per le relazioni con ilpubblico rispetto a tutte le funzioni previste dalla direttiva.

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