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3. Il falso e il vero mendicante

di Gianni Selleri

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 67 primo comma,del Codice penale che punisce con l’arresto fino a 3 mesi . Tuttavia la Corte si è riferita ai “mendicanti buoni”, quelli che non disturbano il decoroe l’ordine pubblico, la tranquillità dei cittadini e soprattutto non ingannano i sentimenti di solidarietà e di pietà: si tratta della .
Resta invece la pena dell’arresto da 1 a 6 mesi IF il fatto “. In questo caso la Corte afferma che occorre tutelare rilevanti “beni giuridici”fra i quali anche lo spontaneo adempimento del dovere di solidarietà, cheappare inquinata in tutte quelle ipotesi nelle quali il mendicante faccia impiego di mezzi fraudolenti al fine di “destare l’altrui pietà”. La Corte nel dispositivo propone anche una breve (e un po’ ingenua) analisi degli”squilibri delle società più avanzate” che producono condizioni di estrema emarginazione e tendenze volte a “nascondere” la miseria e aconsiderare le persone in condizione di povertà come pericolose e colpevoli (mendicità come devianza). Non si possono certo ripristinare gli ospizi e iricoveri di mendicità ma si devono attivare – constatata l’insufficienza dell’azione dello Stato – autonome risposte affidate al volontariato e al valore costituzionale della solidarietà.
Tutti questi ragionamenti denotano un vuoto assoluto di riferimenti alla legislazione sociale e alla sua interdipendenza con l’economia è preoccupante. Si deve comunque constatare che la sentenza della Corte Costituzionale non ha superato la “figura criminosa della mendicità” e le corrispondenti pene. Affermare ancora che la mendicità può costituire un pericolo per l’ordine pubblico e per il decoro civile significa convalidare tradizioni giuridiche e culturali veramente arcaiche e insostenibili.

Il falso e il vero mendicante
Nella storia del pauperismo, i mendicanti e i vagabondi sono stati oggetto diinterventi repressivi: il marchio, la fustigazione, l’impiccagione e più tardi, a partire dal XV secolo, il ricovero in casa di lavoro coatto o nei”depositi di mendicità”. Ma non è certo questo il riferimento più immediato della Corte Costituzionale, quanto piuttosto la saggistica del XIX secolo che ha ispirato il Codice Zanardelli e Rocco. Questa pubblicistica afferma che la mendicità. Le cause sono: il bisogno, la poltroneria, i vantaggi della professione di mendicante. Riguardo ai mendicanti si possono fare distinzioni (classificazioni) morali e materiali; la più attendibile è quella che distingue i mendicanti in validi, invalidi e vergognosi. Ma il problema principale è quello di distinguere i “mendichi veri dai mendichi falsi”. Il vero mendico “se bene se ne osservano i diportamenti, se si benefica con qualche precauzione, che accerti la di lui condizione, si può agevolmente riconoscere dal contegno, dagli atti e dalle parole composte anziche no. Si riconosce eziandio all’aspetto di vera miseria, al candore delle risposte, alla docilità con cui si contenta di qualunque elemosina, eziandio vittuaria, alla sua successiva condotta quando l’ha ottenuta. Insomma un elemosiniere avveduto, con un’attenta indagine di pochi istanti sarà più difficilmente indotto in errore.”
Il falso mendico enaro e non vitto; vi abbandona insolente, dopo essersi un momento prima avvilito all’estremo, esclama in tono affettato; finge pratiche religiose solo esteriori, e se gli tenete dietro, corre a spendere in bagordi la moneta che ottiene, anzichè‚ portarla a quella moglie ed a que’ figli che con bugiarde parole vi diceva d’aspettarlo a casa affamati.
La classificazione in categorie definisce il grado di colpevolezza, in ogni caso vi è l’esigenza di vietare la questua in pubblico e il rimedio, soprattutto per gli inabili al lavoro e bisognosi, è il ricovero “in pii istituti edospizi” o il ricorso alla carità privata, mentre gli altri ciplina. L’inquietante impressione è che la distinzione fra “mendicità non invasiva e invasiva” e altre argomentazioni della sentenza della Corteabbiano radice in questo contesto culturale.



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