Art. 32 della Convenzione Internazionale sui diritti delle Persone Disabili”
1. Gli Stati Parte riconoscono l’importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi nazionali per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e intraprenderanno appropriate ed efficaci misure in questo senso, tra e all’interno degli Stati e, nella maniera appropriata, in partnership con rilevanti organizzazioni internazionali e regionali e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Tali misure potranno includere, tra l‘altro: