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9. L’importanza delle Convenzioni per i diritti umani

di Isabella Menichini
dirigente Settore Disabilità, Salute mentale e Domiciliarità del Comune di Milano

Quest’iniziativa si inquadra nelle giornate milanesi che il Tavolo permanente della disabilità ha deciso di promuovere con l’idea di non ricordare il 3 dicembre, Giornata delle persone con disabilità, in maniera formale, ma con l’intento di promuovere iniziative per diffondere la buona cultura della disabilità e sensibilizzare la cittadinanza ai principi e valori nello stesso spirito che ha spinto la comunità internazionale a istituire la giornata stessa. Si cerca in questo modo di costruire insieme una comunità che sia più consapevole e inclusiva, che accetti e riconosca il valore della disabilità, che non sia discriminante. Sono questi i valori che sono scritti nelle Convenzioni per i diritti umani, ma spesso nella pratica non attuati. Personalmente ho cominciato a lavorare intorno a Giornate della Disabilità come queste oramai più di dieci anni fa e sono sempre più convinta che faccia bene mettere insieme le persone, le teste, le linee, i valori in cui crediamo e provare anche a confrontarci e a darci così qualche obiettivo ulteriore. 

Il cammino dei diritti è faticoso; anche tutte le Convenzioni e i patti internazionali sui diritti sociali hanno sempre una clausola che li indebolisce, quella della (in)disponibilità delle risorse finanziarie. 

I diritti sociali sono considerati dei diritti sempre un po’ più deboli perché la comunità internazionale ha comunque dovuto riconoscere che la loro implementazione è legata anche alla disponibilità finanziaria di ogni Stato membro. A maggior ragione è bene rimettersi sempre intorno a un tavolo e realizzare delle iniziative che aiutino noi, ma con noi tutti gli attori che sono nella comunità, a capire come possiamo proseguire nel cammino dell’attuazione concreta dei diritti.

Ho vissuto, lo considero un onore, il fatto di essere stata responsabile delegata italiana a New York per la stesura della Convenzione delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità e quello dei diritti delle donne con disabilità è un tema che ha reso particolarmente orgogliosa la delegazione italiana. 

Mi piace condividere la mia esperienza rispetto all’Articolo 6, che riguarda il tema delle donne e la disabilità. Noi a New York parlavamo come UE, eravamo un’unica voce dell’Europa che presentava le proposte nella sede delle Nazioni Unite. All’interno dell’UE, in realtà, questa idea di inserire un articolo dedicato alle donne con disabilità e quindi alle problematiche specifiche che le donne con disabilità possono portare – quindi il tema delle multi-discriminazioni – era stata introdotta dalla delegazione spagnola contro la quale sono andati un po’ tutti gli Stati, la Gran Bretagna, la Francia… Solo noi italiani l’abbiamo sostenuta.

Ho dovuto combattere non poco, anche all’interno della stessa delegazione italiana, perché ero convinta e lo sono tuttora, che una persona che porta con sé il rischio di esposizione a violenze legate a due condizioni diverse, cioè l’essere donna e l’essere persona con disabilità, ha una condizione che deve essere riconosciuta e in qualche modo presentata come situazione da proteggere e tutelare. Abbiamo avuto questo grande e abbastanza duro confronto, perché in realtà in molti tendevano a dire: “Cerchiamo di andare verso la conclusione, non creiamo problemi, non impuntiamoci su situazioni specifiche, a noi quello che interessa è il tema della disabilità, poi alla fine le persone sono tutte uguali”. Ma così non doveva essere. Devo dire che alla fine, nonostante sia stata una battaglia intensa, l’abbiamo vinta a livello di Comunità Europea. Il nostro portavoce ha dovuto sostenere questa posizione in maniera forte anche rispetto al resto degli Stati. Così è nato l’Articolo 6 e così è nato l’Articolo 16 della Convenzione che, se lo ricordate, è l’articolo dedicato al diritto a non essere sottoposte a nessuna forma di violenza e di maltrattamento e ha un riferimento specifico alle donne e alle bambine, persone minorenni con disabilità. Sono due articoli fondamentali ed è la prima volta che in un testo internazionale legato ai diritti umani vi si fa un riferimento esplicito: è un tema che impegna quindi noi operatori, con questa doppia attenzione al profilo di genere e alla disabilità.

Ultima notizia, che può essere utile, è che nella terza Conferenza internazionale sulla Disabilità di cui ero la coordinatrice scientifica, che si è svolta a Torino nel 2009, per la prima volta è stato introdotto il tema delle multi-discriminazioni. Sono emerse questioni molto interessanti su come rispondere a una serie di criticità e attraverso quali azioni; tra l’altro un gruppo ha lavorato in maniera concreta dando indicazioni su possibili piste di lavoro per costruire situazioni di maggiore inclusione a favore delle donne con disabilità e ridurre il rischio di esposizione alla violenza.

Detto ciò, come direttore di un Settore del Comune di Milano certamente impegnativo ma stimolante, dedicato al coordinamento dei servizi per la disabilità, credo che a partire da questo incontro ci si può anche dare qualche compito, da qui al prossimo anno, che è quello di studiare modalità di formazione dei nostri operatori, per esempio di chi opera nei centri diurni, e di aiutare a capire un po’ meglio quando ci sono segnali di violenza che non viene esplicitata. Credo che su questo si possa impostare un lavoro insieme a quelle istituzioni e associazioni che già su questo terreno sono forti, cioè quelle che si sono occupate di donne. Questo è un impegno che metto sul tavolo volentieri e che possiamo raccontarci il prossimo 3 dicembre.  

La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità

Articolo 6

Donne con disabilità

1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, adottano misure per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità.

2. Gli Stati Parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, progresso ed emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l’esercizio ed il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella presente Convenzione.

Articolo 16

Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti

1. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità, all’interno e all’esterno della loro dimora, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere.

2. Gli Stati Parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamento, assicurando, segnatamente alle persone con disabilità, alle loro

famiglie ed a coloro che se ne prendono cura, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all’età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto dell’età, del genere e della disabilità.

3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati Parti assicurano che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano effettivamente controllati da autorità indipendenti.

4. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di

protezione. Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, l’autostima, la dignità e l’autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere ed all’età.

5. Gli Stati Parti devono adottare una legislazione e delle politiche efficaci, ivi comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne ed i minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti.



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