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autore: Autore: Gianni Selleri

1. Handicapati e finanziaria 98

di Gianni Selleri

Barriere architettoniche  (Art. 1)
Nel quadro generale delle disposizioni tributarie per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sono previste facilitazioni tributarie anche per il caso specifico delle opere degli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche: dall’imposta lorda sul reddito sarà possibile detrarre un importo pari al 41% delle spese sostenute (comprese quelle di progettazione);
la detrazione è consentita per spese, effettivamente rimaste a carico, fino ad importo massimo  di lire 150 milioni;
la detrazione è ripartita, in quote costanti, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei 4 periodi d’imposta successivi (oppure è consentito di ripartire la detrazione in 10 quote annuali costanti);
gli interventi possono riguardare sia le parti comuni, sia quelle delle singole unità immobiliari;
entro 30 giorni il Ministro delle Finanze  stabilirà con decreto le modalità di attuazione  e le procedure di controllo.
Si ricorda che per l’eliminazione delle barriere dell’edilizia privata sono già vigenti disposizioni che prevedono contributi (L. 13/1989) e l’I.V.a. ridotta al 4% per prestazioni e servizi da contratti di appalto (L. 427/1993), restano escluse le spese per l’acquisto dei materiali.

Agevolazioni tributarie  (Art. 8)
Detrazioni d’imposta

Le spese per l’acquisto dei mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento nonché i sussidi informatici e tecnici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione degli handicappati, si detraggono dall’imposta lorda nella misura del 19% integralmente (è abolita la franchigia di lire 500 mila).
Fra i mezzi necessari alla locomozione  sono comprese: le automobili di cilindrata fino a 2000 cc, se con motore benzina, e fino a 2500 cc, se con motore diesel, anche se prodotte in serie, adattate a disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti;
le automobili dotate di solo cambio automatico, purché prescritto dalla Commissione medica locale;
le motocarrozzette a tre ruote, i motoveicoli a tre ruote destinate al trasporto di persone e cose, gli autoveicoli attrezzati, le autovetture destinate al trasporto di persone col massimo di nove posti, ecc.
La detrazione per l’acquisto degli automezzi e veicoli adattati, spetta una sola volta ogni quattro anni e per un solo veicolo nel limite della spesa di lire 35 milioni; è consentito alternativamente di ripartire la detrazione in quattro quote annuali costanti.
Il periodo di quattro anni può essere ridotto nel caso che il veicolo risulti cancellato al Pubblico Registro Automobilistico per distruzione o sia stato rubato e non ritrovato (dalla detrazione viene dedotto l’eventuale rimborso assicurativo).
Per i disabili sprovvisti di reddito la detrazione spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.

Riduzione IVA
Per l’acquisto di tutti gli ausili e in particolare dei motoveicoli e degli autoveicoli  necessari alla locomozione, si applica l’aliquota IVA del 4% che viene estesa a tutte le persone handicappate indipendentemente dalla titolarità di patenti speciali o, alternativamente, ai familiari di cui essi  sono fiscalmente a carico;
il regime agevolato dell’I.V.a. al 4% riguarda anche le prestazioni per adattare i veicoli rese  dalle officine e le cessioni di strumenti e accessori, gli adattamenti e le modifiche devono risultare dalla carta di circolazione.

Esenzioni
Gli atti di natura traslativa o dichiarativa (passaggio di proprietà e imposte di trascrizione) aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli, necessari alla deambulazione o adattati, sono esenti dal pagamento di ogni imposta.
Per i medesimi veicoli non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale (bollo auto).
Le norme integrano ed estendono agevolazioni tributarie riguardo la detraibilità e l’applicazione del regime agevolato IVA a tutte le tipologie di ausili necessari per l’autonomia e l’integrazione dei disabili. In particolare mentre prima le facilitazioni relative agli autoveicoli erano limitate ai soggetti “con limitazioni permanenti delle capacità motorie” e i titolari di patente, adesso si applicano a tutte le persone “che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione…” (art. 3 legge 104/92) oppure ai loro familiari; vengono inseriti nella nuova normativa anche i motoveicoli a tre ruote (tipo sulky), gli autoveicoli dotati di solo cambio automatico, gli adattamenti e gli strumenti necessari alla guida o al trasporto.
L’esenzione permanente dal pagamento delle tasse auto per i disabili sarà regolamentata per le modalità applicative dal ministero delle Finanze (entro gennaio).
In questo articolo vi sono poi due disposizioni “eterogenee” e contingenti: la prima è la salvaguardia delle forniture di protesi ai disabili e la revisione del nomenclatore tariffario degli ausili (scaduto da oltre un anno) entro tre mesi; la seconda stabilisce che le Regioni e le ASL provvedano prioritariamente al pagamento delle prestazioni che riguardano i disabili.

Insegnanti di sostegno  (Art. 40)
È assicurata l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, mediante il ricorso alla flessibilità organizzativa e funzionale delle classi (legge 59/97) e la possibilità di assumere, a tempo determinato, insegnanti in presenza di disabili in situazione di gravità.
In particolare si dispone: la dotazione organica di insegnanti di sostegno per l’integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all’80%,  della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell’anno scolastico 1997-98;
i criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed eventualmente tra le aree disciplinari dell’istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici, sono stabilite con le ordinanze del Ministero della Pubblica Istruzione, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola;
progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai Provveditori agli studi, che possono disporre l’assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l’acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni nonché per l’aggiornamento del personale.
Si tratta di una razionalizzazione circa l’impiego degli insegnanti di sostegno, in un contesto di riduzione della spesa.
La dotazione organica degli insegnanti  di sostegno (che era prima fissata in un insegnante ogni 4 disabili presenti) viene ora stabilita secondo uno standard fisso, da molti considerato inadeguato; in deroga viene tuttavia prevista la possibilità di assumere a tempo determinato insegnanti di sostegno in caso che vi siano alunni in situazione di gravità: la disposizione è sostanzialmente discrezionale.

Verifiche invalidità civile  (Art. 52)
Dal 1 giugno 1998 al 31 marzo 1999 è programmato un piano straordinario di circa 100 mila accertamenti di verifica nei confronti prioritariamente  dei titolari di benefici economici di invalidità civile che non hanno presentato l’autocertificazione (novembre 1996) sui requisiti sanitari;
l’eventuale accertamento della insussistenza dei requisiti sanitari, antecedente  alla visita, comporta la revoca della provvidenza dalla data “indicata dal verbale di verifica” (cioè la data in cui si presume che non vi fossero i requisiti) nonché l’avvio delle procedure di recupero (Codice Civile artt.2033 e 2946);
la verifica sulle condizioni reddituali, autocertificazione del 30 giugno (stabilita con Decreto del Ministero del Tesoro 20/7/1989 e Decreto Ministero Interno 31 ottobre), viene sostituita dai controlli del Ministero del Tesoro attraverso le banche dati centrali; se viene accertata qualche incompatibilità, la Direzione del Tesoro ne dà comunicazione alla competente Prefettura per i procedimenti di sospensione o di revoca;
i procedimenti di verifica della sussistenza dei requisiti avviati dal ministero del Tesoro anteriormente all’agosto 1996 (Legge 8/8/1996 n.425) devono essere conclusi entro 120 giorni dall’approvazione della legge finanziaria; in mancanza i benefici si intendono confermati;
le Commissioni mediche periferiche possono richiedere accertamenti specialistici alle Aziende USL o altri Enti.
Dopo le 150 mila verifiche sanitarie effettuate in base alla L.425/1996, si stabilisce un nuovo piano straordinario di 100 mila visite, questa volta mirate a tutti gli handicappati civili “che non hanno presentato l’autocertificazione” nel novembre 1996 (era quella in cui si chiedeva agli interessati di dichiarare se erano guariti o no e che molti non hanno prodotto per carenze di informazione).
Circa l’accertamento dei requisiti reddituali ci si affida alle banche dati centrali (viene perciò abolita l’autocertificazione di giugno alla Prefettura). Si osserva che come al solito la “presunzione di colpevolezza” riguarda esclusivamente gli invalidi civili  e che si insiste con la centralizzazione dei controlli amministrativi.
Un altro articolo della legge (n. 60) prevede che gli invalidi civili titolari dell’assegno mensile che non hanno ottemperato all’autocertificazione del 30 novembre 1997 ma che hanno provveduto entro il 31 ottobre 1997 sono esclusi dal recupero delle prestazioni indebitamente percepite: la norma fa riferimento ad una disposizione della finanziaria 1997 riguardante prestazioni previdenziali, quindi risulta inapplicabile e non pertinente.

Norme generali 
Le misure di carattere specifico riguardanti gli handicappati sono sostanzialmente positive, le disposizioni generali in materia di sanità e in particolare di assistenza e servizi sociali agevolati suscitano invece gravi perplessità sia dal punto di vista applicativo, sia sotto il profilo culturale e sistematico.

Partecipazione alla spesa sanitaria  (Art. 59, comma 50)

Al fine di assicurare una maggiore equità del sistema  di partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni  si stabilisce che: il servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l’accesso ai servizi alla totalità dei cittadini;
verranno individuate le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento di una quota di spesa;
sono esclusi dalla partecipazione i trattamenti in regime di ricovero, quelli per particolari patologie croniche e invalidanti e quelli rientranti in programmi di prevenzione e diagnosi precoce, nonché di medicina di base e di pediatria;
l’esenzione dalla partecipazione deriva dalle condizioni economiche dell’utente e dai suoi bisogni;
il diritto all’esenzione è definito in riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio;
le Regioni assumono la responsabilità finanziaria nella gestione del sistema di partecipazione e del regime delle esenzioni il cui strumento di verifica e di controllo è costituito dalla “tessera sanitaria” (!).
Le norme descritte (la cui attuazione è delegata al Governo entro il 31 luglio 1998) introducono più rigorosi accertamenti sulla condizione economica e nuove modalità di controllo, sia per il reddito sia per il bisogno delle prestazioni: siamo in un contesto di razionalizzazione per evitare l’utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione sanitaria. Restano salvi i principi e le garanzie di un sistema di welfare  a carattere universalistico.  Per quanto riguarda gli handicappati, anche se non è esplicitamente affermato, si può ritenere che sarà conservato l’attuale sistema di esenzioni dal ticket per le prestazioni farmaceutiche, specialistiche e riabilitative sia pure con qualche correttivo.

Istituzione del Fondo sociale  (Art. 59, commi 44-46)
In attesa della legge generale di riforma dell’assistenza viene istituito il Fondo per le politiche sociali. Il Fondo, costituito dall’accorpamento di finanziamenti e risorse provenienti da leggi vigenti, ha i seguenti scopi: realizzazione di standard essenziali ed uniformi di prestazioni su tutto il territorio nazionale (per l’infanzia, gli anziani, gli handicappati, le famiglie, i tossicodipendenti, gli extra comunitari, ecc.);
sostegno alle famiglie;
promozione di azioni finanziate dal Fondo sociale europeo;
sperimentazione di misure contro le povertà;
sviluppo delle attività di enti e associazioni del volontariato e del terzo settore;
Il Ministro per la Solidarietà Sociale ripartisce con proprio decreto, le complessive risorse finanziarie derivanti dagli stanziamenti disposti per le seguenti leggi: Contributi per le attività delle associazioni di promozione sociale e combattentistiche; Legge quadro sul volontariato; Legge quadro sull’handicap; Disposizioni per la prevenzione della cecità e per l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati; Promozione dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e l’adolescenza; T.U. delle leggi in materia di cura e di riabilitazione dei tossicodipendenti (circa 800 miliardi).

Reddito minimo d’inserimento  (Art. 59, comma 47-48)
In attesa della revisione degli istituti sui trasferimenti di reddito alle persone e nell’ambito del Fondo Sociale, è introdotto l’istituto del reddito minimo di inserimento a favore di “soggetti” privi di reddito o impossibilitati, per cause fisiche, psichiche o sociali, al mantenimento proprio e dei figli.
Il reddito minimo d’inserimento, la cui attuazione sarà disciplinata da un decreto legislativo: avrà la durata sperimentale non superiore ai due anni;
sarà attribuito con riferimento ad una “determinata soglia di povertà”;
il suo ammontare non deve essere superiore al 60% del reddito medio procapite nazionale;
sono previsti accertamenti, controlli, revisioni e revoche;
la titolarità della sperimentazione è affidata ai Comuni.
Le due novità (Fondo Sociale e RMI), già previste dal Documento di programmazione economico-finanziario e definite nel corso della trattativa sullo stato sociale, contengono molte attese, molti rinvii, qualche anticipazione della riforma (testo unificato Signorino e disegno di legge Turco),  ma sostanzialmente nessuno si fa male perché non ci sono variazioni di bilancio e le modificazioni di trasferimento di reddito sono sperimentali.  Per il Fondo sociale è prevista una dotazione di lire 28 miliardi per il 1998,  di lire 115 miliardi per il 1999 e di lire 143 miliardi per l’anno 2000 (che si aggiunge ai finanziamenti delle varie leggi prima elencate).

Prestazioni sociali agevolate  (Art. 59 comma 51-52)
Se col Fondo Sociale si prefigura un fantasma di riforma dell’assistenza, con le disposizioni sulle prestazioni sociali si definisce invece una vera e propria controriforma, mediante l’introduzione di criteri di selettività basati essenzialmente sul reddito. Si tratta dell’iniziativa più dura di revisione  dello stato sociale contenuta nella Finanziaria 1998, secondo una prospettiva decisamente neo liberista e di attenuazione non solo dell’universalismo, ma della stessa solidarietà sociale.
Le “prestazioni sociali agevolate” (in questa definizione, con riferimento ai disabili e agli handicappati, possono essere compresi tutti i servizi per la sopravvivenza, per l’autonomia, per la vita indipendente, per la riabilitazione, per l’integrazione sociale) sono subordinate ad informazioni, accertamenti e adempimenti che umiliano la dignità personale e sociale del richiedente.
Il Governo è delegato ad emanare  uno o più decreti legislativi per: determinare la situazione economica del “soggetto” che chiede la prestazione in base alla sua condizione reddituale e patrimoniale e di coloro con i quali convive;
obbligare il richiedente ad una autocertificazione preventiva sulla propria situazione economica, nonché “altri dati e notizie rilevanti per i controlli”;
obbligare le amministrazioni pubbliche che erogano i servizi a controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata “confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti … con i dati in possesso del ministero delle Finanze”;
includere nei programmi annuali della Guardia di Finanza il controllo dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate “prevedendo anche l’effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari”;
con decreto legislativo (da emanare entro giugno 98) gli enti erogatori individuano le condizioni economiche richieste per l’accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia.
Per questo complesso di disposizioni i servizi socio-assistenziali (perché di questo si tratta) verrebbero nuovamente subordinati alla “ situazione di povertà”, anziché a quella del bisogno personale, e quindi trasferiti da un contesto di diritto soggettivo e costituzionale a quello esclusivo del disagio economico o dell’insufficienza di reddito.
Sembra riemergere la figura del “povero inabile” descritta  dagli arcaici ordinamenti dell’assistenza e beneficenza pubblica: la valutazione della situazione economica costituisce il criterio decisivo per l’erogazione dei servizi;
si ripristina  l’istituto dei “familiari di soccorso”;
si obbligano gli enti locali a tenere “l’elenco dei poveri” e ad istituire un apposito servizio di accertamento;
si incarica la Guardia di Finanza di effettuare indagini annuali per individuare “falsi poveri e falsi invalidi” e si riafferma una sorta di centralismo inquisitorio dello Stato.
In ogni caso i bisogni e le difficoltà derivanti dalla disabilità e dall’handicap non  possono essere considerati come oggetto di “prestazioni agevolate” e tanto meno essere soddisfatti sulla base esclusiva di parametri reddituali. Del fatto che il bisogno deriva sia dalla mancanza di reddito sia da esigenze assistenziali per le quali anche un reddito medio alto non è sufficiente, occorrerà tenere conto nei decreti attuativi.

(Legge 27 dicembre 1997 n. 449, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”)

 

3. Il falso e il vero mendicante

di Gianni Selleri

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 67 primo comma,del Codice penale che punisce con l’arresto fino a 3 mesi . Tuttavia la Corte si è riferita ai “mendicanti buoni”, quelli che non disturbano il decoroe l’ordine pubblico, la tranquillità dei cittadini e soprattutto non ingannano i sentimenti di solidarietà e di pietà: si tratta della .
Resta invece la pena dell’arresto da 1 a 6 mesi IF il fatto “. In questo caso la Corte afferma che occorre tutelare rilevanti “beni giuridici”fra i quali anche lo spontaneo adempimento del dovere di solidarietà, cheappare inquinata in tutte quelle ipotesi nelle quali il mendicante faccia impiego di mezzi fraudolenti al fine di “destare l’altrui pietà”. La Corte nel dispositivo propone anche una breve (e un po’ ingenua) analisi degli”squilibri delle società più avanzate” che producono condizioni di estrema emarginazione e tendenze volte a “nascondere” la miseria e aconsiderare le persone in condizione di povertà come pericolose e colpevoli (mendicità come devianza). Non si possono certo ripristinare gli ospizi e iricoveri di mendicità ma si devono attivare – constatata l’insufficienza dell’azione dello Stato – autonome risposte affidate al volontariato e al valore costituzionale della solidarietà.
Tutti questi ragionamenti denotano un vuoto assoluto di riferimenti alla legislazione sociale e alla sua interdipendenza con l’economia è preoccupante. Si deve comunque constatare che la sentenza della Corte Costituzionale non ha superato la “figura criminosa della mendicità” e le corrispondenti pene. Affermare ancora che la mendicità può costituire un pericolo per l’ordine pubblico e per il decoro civile significa convalidare tradizioni giuridiche e culturali veramente arcaiche e insostenibili.

Il falso e il vero mendicante
Nella storia del pauperismo, i mendicanti e i vagabondi sono stati oggetto diinterventi repressivi: il marchio, la fustigazione, l’impiccagione e più tardi, a partire dal XV secolo, il ricovero in casa di lavoro coatto o nei”depositi di mendicità”. Ma non è certo questo il riferimento più immediato della Corte Costituzionale, quanto piuttosto la saggistica del XIX secolo che ha ispirato il Codice Zanardelli e Rocco. Questa pubblicistica afferma che la mendicità. Le cause sono: il bisogno, la poltroneria, i vantaggi della professione di mendicante. Riguardo ai mendicanti si possono fare distinzioni (classificazioni) morali e materiali; la più attendibile è quella che distingue i mendicanti in validi, invalidi e vergognosi. Ma il problema principale è quello di distinguere i “mendichi veri dai mendichi falsi”. Il vero mendico “se bene se ne osservano i diportamenti, se si benefica con qualche precauzione, che accerti la di lui condizione, si può agevolmente riconoscere dal contegno, dagli atti e dalle parole composte anziche no. Si riconosce eziandio all’aspetto di vera miseria, al candore delle risposte, alla docilità con cui si contenta di qualunque elemosina, eziandio vittuaria, alla sua successiva condotta quando l’ha ottenuta. Insomma un elemosiniere avveduto, con un’attenta indagine di pochi istanti sarà più difficilmente indotto in errore.”
Il falso mendico enaro e non vitto; vi abbandona insolente, dopo essersi un momento prima avvilito all’estremo, esclama in tono affettato; finge pratiche religiose solo esteriori, e se gli tenete dietro, corre a spendere in bagordi la moneta che ottiene, anzichè‚ portarla a quella moglie ed a que’ figli che con bugiarde parole vi diceva d’aspettarlo a casa affamati.
La classificazione in categorie definisce il grado di colpevolezza, in ogni caso vi è l’esigenza di vietare la questua in pubblico e il rimedio, soprattutto per gli inabili al lavoro e bisognosi, è il ricovero “in pii istituti edospizi” o il ricorso alla carità privata, mentre gli altri ciplina. L’inquietante impressione è che la distinzione fra “mendicità non invasiva e invasiva” e altre argomentazioni della sentenza della Corteabbiano radice in questo contesto culturale.

1. Riforma del collocamento obbligatorio

di Gianni Selleri

I primi tentativi di riforma del collocamento obbligatorio risalgono al 1972: in venticinque anni sono state presentate decine di proposte di legge e sono stati formulati cinque testi unificati che sono sempre decaduti con le varie legislature.
La nuova normativa sostituirà finalmente la ormai inadeguata e inapplicata legge n.482 del 1968.
Ricordiamo alcuni dati: gli invalidi disoccupati iscritti nelle liste sono 270 mila (ma quanti saranno “falsi” ?) dal 1982 ad oggi gli handicappati hanno perso oltre centomila posti di lavoro, le aziende private respingono l’80 per cento degli avviati agli uffici di collocamento.
Ecco perché l’approvazione del nuovo testo, che non è il migliore possibile, costituisce comunque un progresso.

Cosa dice la nuova legge
– Sono soggetti ad obbligo le aziende con almeno 15 dipendenti (attualmente si parte da 35) nelle seguenti percentuali:
da 15 a 35 1 disabile (solo in caso di nuove assunzioni)
da 36 a 50 2 disabili
oltre 50 7 per cento
– Il collocamento è mirato. Un apposito Comitato tecnico, in accordo con i servizi del territorio, valuta le reali capacità del lavoratore disabile e le caratteristiche dei posti disponibili, individuando percorsi personalizzati di inserimento, con agevolazioni per i datori di lavoro.
– Le assunzioni si effettuano nelle aziende private per chiamata nominativa nel 60 per cento dei casi. Per il restante 40 per cento la chiamata è numerica o, in alternativa, i datori di lavoro possono stipulare convenzioni per il collocamento mirato dei soggetti che presentino difficoltà di inserimento.
– Per i datori di lavoro che stipulano convenzioni per l’integrazione sono previste le seguenti agevolazioni:
esonero del pagamento degli oneri sociali per otto anni per i disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento;
esonero parziale del pagamento degli oneri sociali per cinque anni per i disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 67 e il 67 per cento;
rimborso della spesa nella misura del 50 per cento per l’adattamento del posto di lavoro.
– La fiscalizzazione totale degli oneri sociali per otto anni si applica sempre nei confronti di chi assume lavoratori con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dal grado di invalidità.
– Per le agevolazioni sono stabiliti i seguenti finanziamenti: 40 miliardi per l’anno 1999 e 60 miliardi a decorrere dall’anno 2000. Le regioni inoltre istituiscono il Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili (che viene alimentato dalle sanzioni) con lo scopo di potenziare l’inserimento lavorativo e i servizi relativi.
– La legge chiede meno ai datori di lavoro (l’aliquota passa infatti dal 15 al 7 per cento), ma è più rigorosa e, per chi non la rispetta, è prevista una sanzione di 100.000 lire al giorno per ogni posto non coperto e l’esclusione da gare d’appalto o da convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
– Sanzioni non previste anche per i responsabili delle pubbliche amministrazioni.
– Nel pubblico impiego i disabili sono assunti sempre per chiamata numerica o per concorso o attraverso le convenzioni per il collocamento mirato.
– Tra i percorsi per il collocamento mirato è stato previsto il coinvolgimento delle cooperative sociali. Non è ammesso lo scambio: assunzione in cooperativa sociale in cambio di appalti; i datori di lavoro si impegnano comunque ad affidare commesse di lavoro. La procedura prevede l’assunzione del disabile da parte del datore di lavoro con comando a termine (due anni al massimo) a fini formativi presso la cooperativa sociale, fino al definitivo inserimento nell’azienda stessa. Prevede altresì la facoltà per le Regioni di attuare specifiche iniziative per promuovere l’inserimento anche nelle cooperative sociali.
– Il collocamento dei disabili (che verrà effettuato, in base al D.Lgs.469/97, non più dagli uffici periferici del Ministero del Lavoro ma dalle Province) deve avvenire in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio per favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro.

Nuovi posti di lavoro e nuove difficoltà
Si stima che con questa legge si renderanno disponibili nel giro di due anni almeno 70 mila nuovi posti di lavoro (soprattutto per l’estensione alle piccole e medie imprese). Occorre però ricordare che il testo prevede l’entrata in vigore delle norme dopo dieci mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Accanto alle valutazioni positive vi è la persistenza di alcuni dati negativi: La conservazione delle categorie giuridiche (con l’aggiunta tradizionale di orfani, vedove, profughi rimpatriati), la presenza e i privilegi delle associazioni storiche, pesantezze burocratiche applicative e normative, il rischio dell’istituzione di un mercato del lavoro protetto parallelo e sostitutivo di quello normale, alcuni ritardi culturali nella valutazione delle possibilità di inserimento dei disabili psichici e soprattutto il fatto che i disabili vengono ancora individuati “sulla base della riduzione della capacità lavorativa”.
Il testo rappresenta una soluzione di progresso e di compromesso, non facilmente gestibile.

2. “Un problema solo nostro”

di Gianni Sellari

Nell’esperienza esistenziale di una famiglia in cui vive un handicappato grave (cioè totalmente non autosufficiente rispetto alla sopravvivenza e alla comunicazione), vi è un problema, oggettivo e immaginario che progressivamente si impone ai genitori: che cosa sarà del figlio dopo la loro morte.
Dal punto di vista dell’organizzazione dei servizi si tratta della questione che viene definita come il “dopo di noi”, cioè di programmare e realizzare residenze e centri per accogliere gli handicappati adulti gravi chesono assistiti direttamente dalle famiglie. La carenza di queste strutture e della conoscenza sul loro funzionamento e prestazioni, accentua l’ansia dei genitori che non hanno fiducia nei servizi pubblici e che preferiscono prospettare la costituzione di case protette private, finanziate direttamente, configurate come fondazioni nelle quali affluiscono i patrimoni delle famiglie e vi siano garanzie di tutela giuridica dei figli.
Le iniziative di questo tipo finora realizzate sono molto poche e la prospettiva più concreta resta quella dello sviluppo delle residenze socio?assistenziali analogamente a quanto avviene per gli anziani. Tuttavia nel vissuto dei genitori non sempre l’indicazione di una soluzione pratica e lo sforzo per costruirla o rivendicarla acquieta l’angoscia di una separazione definitiva dal figlio. Ciò vale soprattutto per la madre. Tra la madre e il figlio handicappato grave non si verifica quasi mai il normale distacco biologico e psicologico che inizia nei primi anni di vita del bambino e si completa dopo l’adolescenza. Si crea invece uno stretto rapporto di simbiosi che deriva sia dal protrarsi indefinito delle cure materne (nutrire, pulire, curare, difendere), sia dalla mancanza di autonomia del figlio rispetto al comportamentoe alle relazioni. In questo senso il figlio fa parte interamente della vita biologica e psicologica dei genitori e in questo contesto diventa quasi impossibile l’idea o il presentimento di un abbandono dovuto alla morte. Le preoccupazioni per il futuro del figlio dopo la morte vengono razionalizzate e attribuite alla mancanza di adeguate strutture assistenziali: il figlio finirà in un istituto, verrà dimenticato da tutti, nessuno lo capirà più, nessuno locurerà e quindi dovrà soffrire.

Una condanna perpetua
Questa idea sembra caricarsi di ulteriori e più gravi significati.
Una vita intera di fatiche, di rinunce, di umiliazioni, di difficoltà personalie sociali, dedicata giorno dopo giorno, anno dopo anno interamente ed esclusivamente ad un possibile progetto di miglioramento e di cambiamento, si dimostra alla fine, per l’immodificabilità delle condizioni del figlio, un fallimento o un compito irrisolto: inoltre questa situazione ha creato un rapporto di appartenenza e di identificazione talmente forte che sembra protrarsi oltre i limiti della vita stessa e vincolare in un unico destino l’esistenza della madre e del figlio.
Tutto ciò produce una immaginazione di sopravvivenza nella vita del figlio anche dopo la morte e poiché la realtà del figlio è considerata dolorosa e negativa, essa costituisce una specie di condanna perpetua alle sofferenze e alle fatiche già sopportate.
Non è concesso quindi di morire in pace e in diversi casi la “veramorte”, intesa come termine delle fatiche, come liberazione dalle angosce e dal tempo, richiederebbe la contemporanea morte del figlio handicappato: solo così è possibile l’accettazione della propria morte.
In generale però si assiste ad una rimozione del problema: “Non voglio pensare a quando non ci sarò più”; “Il dopo di noi è un tarlo che ci rode, ma non ci penso”.
Ulteriori approfondimenti indicano sostanzialmente le seguenti prospettive immaginate dai genitori: la speranza dichiarata che il figlio “muoia prima”; l’immaginare una soluzione di eutanasia per il figlio o di omicidio, anche violento, collegato spesso col suicidio del genitore; un’estrema difficoltà per l’ipotesi di affidare il figlio handicappato ad un fratello; un’angosciante preoccupazione che il figlio finirà in un ospizio o in un manicomio dove sarà maltrattato e trascurato.
L’interrogativo che non trova soluzione è: a chi lo lascio?
Soltanto in pochi casi vi è una richiesta di aiuto (prima che sia troppotardi), di istituzioni assistenziali con lo scopo di garantire una vita dignitosa al figlio e di consentire qualche motivo di tranquillità ai genitori. Una madre dice: “Vorrei che venisse ricoverato insieme a me, così quando muoio il ragazzo si è già abituato”.
Sembra di poter concludere che la gestione privata dell’esistenza e dei bisogni del figlio handicappato, l’esclusivo e interminabile impegno della famiglia, abbia fatto sparire dalla coscienza stessa dei genitori l’idea di qualche possibilità alternativa o diversa. In ogni caso il problema piuttosto che a dati oggettivi (mancanza di strutture e di servizi adatti alle quali “consegnare” il figlio) fa riferimento a situazioni di grande sofferenza.

1. Il buio oltre la siepe

di Gianni Selleri

Come i genitori di disabili gravi vivono e immaginano il futuro dei figli. Una serie di testimonianze tratte da una ricerca del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna.
Cinque famiglie composte da genitori relativamente anziani e da un figlio handicappato grave. Madri e padri che con le loro testimonianze mettono a nudo, talvolta con estrema crudezza, l’inquietudine per il domani, per quando non potranno più prendersi cura del figlio. E la mancanza di prospettive porta anche ad elaborare soluzioni estreme.

L’altro fratello
Madre. Siamo una famiglia serena e normale. Ho il problema di dove la lascerò… Spero che il Signore ci pensi.
Domanda. Avete qualcuno a cui affidarlo in un futuro?
Madre. Nessuno. Noi ogni tanto ci pensiamo però non ci vogliamo pensare, cerchiamo di mandarlo via questo problema.
Padre. Abbiamo un altro figlio e lui dice sempre: “Non vi preoccupate”.
Madre. Non vorrei lasciarlo a lui questo problema, è mio, è mio. Lui (il fratello) ha una sua vita, perché sacrificarli tutti e due? Voglio tanto bene a mio figlio, ma voglio tanto bene anche a quell’altro e non voglio lasciargli questa disgrazia…
Non lo so, non lo so, prego solo Dio che lo faccia morire prima di me.
Non c’è nessuno a cui affidare il figlio; “lasciarlo” al fratello significherebbe far soffrire anche lui perché si tratta di una disgrazia, che d’altra parte appartiene esclusivamente alla madre e quindi non può e non deve essere trasferita ad altri. C’è un richiamo alla Provvidenza, ma la vera e unica soluzione consisterebbe nella morte anticipata del figlio. Intanto è meglio non pensarci.

In mezzo ai vecchi
Madre. Dove andrà questo ragazzo quando noi non ci saremo più? Adesso più si va avanti con gli anni più ci pensi: come sarà la sua vita? Non si riesce a non pensarci. Tante volte dico che sono stata brava, con tutto quello che ho sopportato, perché ci sono delle donne nella mia situazione che li hanno ammazzati. Io non le ho mai condannate perché so che cosa mi frullava per la testa. Bisogna viverle certe cose.
Padre. Il “dopo famiglia” è un grosso problema. Mancano le istituzioni, anche di pronto soccorso. Se il padre o la madre devono andare all’ospedale, è capitato anche a noi, è terribile. Ma ci dobbiamo pensare noi a fare qualcosa adesso che siamo al mondo. Conosco una ragazza, alla quale sono morti i genitori, adesso vive in mezzo ai vecchi che si tirano addosso i piatti, si sputano. Noi dobbiamo pensare ai nostri figli, perché nessuno ci pensa.
Madre. Io non voglio pensare a quel famoso giorno che verrà, perché se no continuo a impazzire. Dopo che siamo morti diventano come reclusi o finiscono in manicomio.
La tensione e l’ansia si intensificano con l’invecchiamento dei genitori.L’idea della propria morte si collega con fantasie di soppressione del figlio.Non c’è nessuna possibilità di liberazione anche dopo la separazione, un’ideache “continua a farci impazzire”. Gli esempi di altri handicappati sopravvissuti ai genitori rappresentano un’anticipazione del terribile futuro del proprio figlio.

Non è stata una vita
Madre. Quello del dopo è il problema più grave, non è una cosa che sirisolve dall’oggi al domani. I genitori cominciano ad essere tutti anzianotti, questi ragazzi una volta non vivevano tanto: adesso vivono di più, questo è ilproblema.
Padre. È come con i vecchi: si fa vivere un malato in coma per mesi e mesi. Cisono stati dei momenti in cui sembrava (figlio) veramente alla fine invece lui si è sempre ripreso.
Madre. Non ha mai avuto problemi per la scuola, per il lavoro, ma soltanto quello della sopravvivenza. E adesso c’è quello grosso del futuro. Bisognerebbedire la solita frase: “Speriamo che il Signore se lo prenda prima dime”. Non sapere a chi lasciarlo, non poter lasciarlo sulle spalle di mia figlia…
Molti genitori, almeno a livello di fantasia, pensano di uccidersi insieme al figlio; qualche volta l’ho pensato anch’io, soprattutto quando le sue condizioni peggiorano: la tosse, il catarro che non riesce a espellere, le crisi epilettiche e poi la tachicardia e poi qui e poi là. È possibile? In queimomenti lì uno dice: “Se avessi il coraggio la farei finita”. Poiquel coraggio non lo si ha.
Dopo molti anni un po’ di conforto l’ho trovato nella religione, sono arrivatainsomma a pensare che l’unica speranza è quella. Se io sapessi che per lui conquesta vita è finito tutto, non mi resterebbe che aprire la finestra e buttarmigiù. Perché non è; non è stata una vita. La speranza del domani è datasoltanto dalla fede; per un po’ ho creduto nelle questioni sociali, negli aiutimateriali, ma ci deve essere qualcosa di più, altrimenti…
Il desiderio che il figlio muoia prima, le fantasie di omicidio e di suicidio, l’improbabilità di un tempo futuro, oltre la vita, costringono la madre ad un’analisi sulla gravità delle condizioni del figlio, sui sacrifici e le fatiche che comportano. La conclusione è: “non è una vita possibile” La situazione oltrepassa i limiti della ragionevolezza e della sopportabilità e poiché non si verifica nessuna separazione o decisione aggressiva, tutto sembra ricomporsi nella prospettiva della fede, un’altra vita che dovrebbe compensare quella già vissuta.

Un “tombino” per mio figlio
Padre. Io conosco una ragazza che è stata messa in un ricovero dove ci sono i vecchi. L’altro giorno sono andato a trovarla, mi ha detto: “Non ho dormito perché ho la pipì e la popò addosso, ancora addosso, non hanno avuto il tempo di venirmi a cambiare”. Lei non ha più né babbo, né mamma, non ha nessuno. Non vorrei vedere mio figlio così, piuttosto muore con me. È sicuro che se io mi accorgo di morire, mio figlio muore un minuto prima, a meno che non riusciamo a organizzare qualche struttura per il dopo-famiglia.
Domanda. Voi non l’affidereste al fratello?
Madre. Non so. Il fratello lo prenderebbe … ma la moglie… lui me lo prenderebbe però andrebbe contro sua moglie. Allora io non glielo chiedo neanche. Quando lui (il fratello sano) era giovane mi ha dato dei problemi perché non si voleva sposare e diceva: “Mamma, io sto con mio fratello”. Almeno fosse stata una femmina… Poi si è sposato con quella lì, è buona però è molto nervosa perché ha avuto un padre che le dava tante botte. Comunque lui (il fratello) dice: “Mamma, tieni duro ancora 13-14 anni, se posso andare in pensione dopo ci penso io”.
Padre. Vogliamo vedere cosa fanno per questi handicappati gravi, vogliamo che venga fuori il “dopo di noi”, perché un genitore non sa dove va a finire suo figlio quando non c’è più. Se invece ho la tranquillità di dire che ci sarà qualcosa, la chiamino come vogliono “casa protetta”,”ricovero”, “istituto”, basta che sia funzionale e umana. Siamo in 80 famiglie e abbiamo costituito una cooperativa per creare una casa dove andranno i nostri figli dopo la nostra morte e abbiamo messo fuori dei soldi… adesso siamo più tranquilli perché come uno dice: “Vado a comprare un tombino al cimitero, così io ho cercato un tombino per mio figlio quando non ci sarò più, cioè una casa protetta”.
L’esempio di handicappati gravi ricoverati in ospizio, gli incidenti successi al figlio, la difficoltà di trovare una certezza nella disponibilità del fratello sono tutti elementi di una realtà persecutoria che prefigurano e costituiscono quasi una verifica e una trasformazione di dati immaginari infatti concreti
Tutto ciò provoca stati d’ansietà e fantasie di morte nel senso di morire insieme e di togliere la vita al figlio poco prima di morire. Anche la struttura “casa protetta” per la quale si opera al fine di garantire il futuro assistenziale del figlio è immaginata in termini di fine e di lutto: come uno si preoccupa di comprarsi una tomba dove “riposare” dopo la morte,così un genitore di un handicappato grave deve pensare a un “posto”dove mettere suo figlio. Di qui scaturisce il lapsus: “io cerco un tombino per mio figlio”.

Gli scogli a 200 metri da terra
Padre. Mi ricordo che era in periodo estivo e io ero molto stressato, la mia mente cominciò a fare dei calcoli, eravamo al mare, c’erano degli scogli a 200 metri da terra e dopo gli scogli l’acqua è profonda… Insomma cominciarono agirarmi delle idee per la testa: vado al di là degli scogli, butto giù lui (il figlio) e mia moglie… Poi torno a riva e dico: “Aiuto, aiuto” come se fosse stata una disgrazia. Però c’era anche mia figlia e pensavo che dopo questa ragazzina sarebbe rimasta da sola. Allora bisognava buttarli giù tutti etre! E dopo mi dicevo: “Ammettiamo che la gente ci creda, che mi vadaliscia nel senso che è stata una disgrazia e dopo io sarò un fallito, un verme. Allora cominciai a pensare, concentrandomi a massimo e, sempre aiutato dai medicinali, riuscii a capire che quello che avevo calcolato era una pazzia,una follia e ancora una volta, come era successo in passato, sono riuscito a uscirne fuori.
Madre. I momenti di crisi li ho avuti anch’io però non… non per vantarmi, non mi è mai venuto in mente di sopprimere mio figlio, semmai mi sarei soppressa io stessa, però anche questa era una cosa in partenza da scartare perché mio figlio era lì, dove rimaneva? È naturale che questi momenti di crisi li ho avuti, avrei preferito la morte per me e per mio figlio però li ho superati.
Domanda. E rispetto al futuro che cosa pensate?
Padre. Se sto male e crepo non ci sono problemi nel senso che lei è una donna molto valida e se la saprebbe cavare. Io da solo cosa faccio, messo come sono, parenti non ne ho, non ho nessuno a cui potermi appoggiare, invece da parte sua ci sarebbe grande disponibilità (di parenti). Comunque, per noi genitori di questi ragazzi, è un problema grande. Se capita qualcosa, lui dove va? Dove lo mettono?
Ho già fatto un’esperienza, anni fa, abbiamo fatto una prova per 15 giorni, l’abbiamo portato in un istituto, quando l’abbiamo riportato a casa era pieno di lividi, aveva la cacca secca anche su per la schiena, non gli trovavano più le scarpe; quando aveva delle crisi, gli facevano la puntura, poi lo mettevano a letto e lo legavano, come una bestia…
In questo caso le fantasie di omicidio sembrano trasformarsi in progetti verie concreti. Il confronto fra i genitori dimostra che la madre vive il figlio come una “appartenenza” e quindi, uccidendosi, risolverebbe ogni aggressività, mentre per il padre il figlio rappresenta un oggetto”cattivo “ed è significativo che l’omicidio immaginario debba coinvolgere anche la moglie. Il futuro, dopo la morte dei genitori, viene analogicamente collegato con un’esperienza negativa attraverso la quale è passato il figlio e che si ripeterebbe però in modo definitivo e irreversibile.