2. Un fisco “leggero” per il no profit
- Anno e numero: 1996/53 (monografia su volontariato e disabilità)
È stato messo a punto dalla Commissione presieduta da Stefano Zamagni (preside della facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Bologna) lo schema di disegno di legge delega sul riordino della legislazione tributaria degli enti non commerciali e delle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale); una volta approvato, consentirà di emanare uno o più decreti legislativi entro quattro mesi dalla sua approvazione.
L’obiettivo del governo è quello di alleggerire la pressione fiscale che grava attualmente sul no profit favorendone così l’indipendenza economico-finanziaria: le semplificazioni contabili e le forfetizzazioni previste, saranno infatti particolarmente gradite alle organizzazioni non lucrative per le quali i costi di gestione amministrativa rappresentano un costo piuttosto oneroso.
Le novità per gli enti non commerciali…
Ecco dunque le principali novità contenute nello schema del disegno di legge rispetto agli enti non commerciali:
a) riconduzione a unitarietà del regime tributario in materia di imposte dirette e indirette, erariali e locali, nel rispetto dell’autonomia impositiva degli enti locali;
b) ridefinizione degli elementi qualificanti degli enti non commerciali;
c) esclusione dall’imposizione dei finanziamenti pubblici ricevuti per lo svolgimento di attività istituzionali;
d) esclusione (per gli enti di tipo associativo da individuare per categorie) dall’ambito delle imposte di talune cessioni di beni e servizi resi ai propri associati nell’ambito delle attività proprie della vita associativa;
e) estensione del regime di contabilità semplificata agli enti che hanno proventi da attività commerciale entro limiti stabiliti, da adeguarsi periodicamente con decreto ministeriale;
f) adeguamento della disciplina sull’Iva ammessa in detrazione, con la possibilità di prevedere criteri forfettari;
g) temporanee agevolazioni per le ristrutturazioni di aziende o di beni patrimoniali effettuate dagli enti non commerciali;
h) previsione di obblighi contabili e, per le realtà più rilevanti, obbligo di redigere un bilancio o un rendiconto sottoposto a controllo contabile e soggetto a pubblicazione.
…e per le Onlus
La disciplina tributaria delle Onlus invece si rifarà a questi criteri:
a) definizione delle organizzazioni non lucrative con esclusione di enti pubblici e società commerciali diverse da quelle cooperative;
b) individuazione dei settori di attività che devono essere di interesse collettivo e avere esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
c) garanzia del rispetto dei principi di trasparenza e democraticità;
d) previsione di misure e sanzioni per evitare abusi;
e) previsione di un’autorità indipendente di indirizzo, segnalazione e controllo sull’applicazione della normativa i cui oneri saranno a carico delle stesse Onlus;
f) g) riordino dellla disciplina delle liberalità effettuate da persone fisiche, da enti non commerciali e da imprese;
h) previsione di regimi agevolati per i proventi conseguiti nella produzione o nello scambio di beni e servizi, anche se si tratta di attività occasionali, purchè svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
Alla legge delega potranno essere fatte eventuali integrazioni successive fino al 31/12/98.
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