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1. Verifiche di invalidità

Ora basta un’autocertificazione che va presentata entro il 30 novembre. Riguardano tutti gli invalidi titolari di pensioni, assegni e indennità le modifiche apportate dalla legge n.425 dell’8/8/96 (“Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica”) che si occupa, all’art. 4, delle “Verifiche dello stato di invalidità civile”. Sarà sufficiente infatti presentare un’autocertificazione che attesti le condizioni di salute, con particolare riferimento alle infermità che hanno motivato l’assistenza economica. Tale autocertificazione dovrà essere effettuata su di un apposito modello predisposto dal ministero del Tesoro, che verrà inviato a tutti per posta a casa. Gli interessati dovranno rispedirlo, entro il 30 novembre, alla “Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del ministero del Tesoro”. Se l’autocertificazione non viene presentata in tempo utile la pensione viene sospesa immediatamente e il disabile avrà 90 giorni di tempo per giustificare la mancata presentazione, dopo i quali la pensione sarà revocata definitivamente. Se sussitono le condizioni è possibile presentare ricorso al giudice ordinario contro la revoca.
Il testo dell’originario decreto legge prevedeva la presentazione di un certificato del proprio medico curante da parte di tutti gli invalidi interessati.
La nuova legge prevede inoltre un piano straordinario di almeno 150.000 verifiche sanitarie da effettuarsi anche senza preavviso. Tali verifiche riguarderanno prioritariamente coloro che precepiscono pensioni, assegni o indennità da oltre cinque anni e in particolare gli invalidi residenti nelle province in cui la percentuale degli assistiti Š superiore al dato medio nazionale. Per queste verifiche è stata autorizzata una spesa di 30 miliardi per il 1997.
Viene stabilito inoltre che entro il 30 giugno di ogni anno sarà fatta una verifica dei requisiti dei limiti di reddito prescritti che, insieme alla tipologia di deficit, danno diritto all’assistenza. I controlli saranno effettuati dal ministero del Tesoro con le banche dati del Ministero delle Finanze e con il Casellario centrale dei pensionati. Se i redditi sono superiori a quelli prescritti ne verrà data comunicazione alle Prefetture per il provvedimento di revoca.
Tutti i controlli saranno centralizzati e le competenze, che prima erano del ministero dell’Interno e delle Prefetture, saranno attribuite al ministero del Tesoro.
È stato abrogato, infine, il comma (4, art.11, legge n.537 del 24/12/1993) che prevedeva la restituzione di tutte le somme percepite nell’ultimo anno, nel caso di revoca della pensione. Con la nuova legge è prevista soltanto la revoca senza la procedura di recupero delle somme. Il comma prevedeva inoltre il licenziamento per tutti coloro che fossero stati assunti come invalidi senza averne i requisiti. Anche questa parte è stata abrogata.



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