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1. Handicapati e finanziaria 98

di Gianni Selleri

Barriere architettoniche  (Art. 1)
Nel quadro generale delle disposizioni tributarie per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sono previste facilitazioni tributarie anche per il caso specifico delle opere degli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche: dall’imposta lorda sul reddito sarà possibile detrarre un importo pari al 41% delle spese sostenute (comprese quelle di progettazione);
la detrazione è consentita per spese, effettivamente rimaste a carico, fino ad importo massimo  di lire 150 milioni;
la detrazione è ripartita, in quote costanti, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei 4 periodi d’imposta successivi (oppure è consentito di ripartire la detrazione in 10 quote annuali costanti);
gli interventi possono riguardare sia le parti comuni, sia quelle delle singole unità immobiliari;
entro 30 giorni il Ministro delle Finanze  stabilirà con decreto le modalità di attuazione  e le procedure di controllo.
Si ricorda che per l’eliminazione delle barriere dell’edilizia privata sono già vigenti disposizioni che prevedono contributi (L. 13/1989) e l’I.V.a. ridotta al 4% per prestazioni e servizi da contratti di appalto (L. 427/1993), restano escluse le spese per l’acquisto dei materiali.

Agevolazioni tributarie  (Art. 8)
Detrazioni d’imposta

Le spese per l’acquisto dei mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento nonché i sussidi informatici e tecnici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione degli handicappati, si detraggono dall’imposta lorda nella misura del 19% integralmente (è abolita la franchigia di lire 500 mila).
Fra i mezzi necessari alla locomozione  sono comprese: le automobili di cilindrata fino a 2000 cc, se con motore benzina, e fino a 2500 cc, se con motore diesel, anche se prodotte in serie, adattate a disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti;
le automobili dotate di solo cambio automatico, purché prescritto dalla Commissione medica locale;
le motocarrozzette a tre ruote, i motoveicoli a tre ruote destinate al trasporto di persone e cose, gli autoveicoli attrezzati, le autovetture destinate al trasporto di persone col massimo di nove posti, ecc.
La detrazione per l’acquisto degli automezzi e veicoli adattati, spetta una sola volta ogni quattro anni e per un solo veicolo nel limite della spesa di lire 35 milioni; è consentito alternativamente di ripartire la detrazione in quattro quote annuali costanti.
Il periodo di quattro anni può essere ridotto nel caso che il veicolo risulti cancellato al Pubblico Registro Automobilistico per distruzione o sia stato rubato e non ritrovato (dalla detrazione viene dedotto l’eventuale rimborso assicurativo).
Per i disabili sprovvisti di reddito la detrazione spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.

Riduzione IVA
Per l’acquisto di tutti gli ausili e in particolare dei motoveicoli e degli autoveicoli  necessari alla locomozione, si applica l’aliquota IVA del 4% che viene estesa a tutte le persone handicappate indipendentemente dalla titolarità di patenti speciali o, alternativamente, ai familiari di cui essi  sono fiscalmente a carico;
il regime agevolato dell’I.V.a. al 4% riguarda anche le prestazioni per adattare i veicoli rese  dalle officine e le cessioni di strumenti e accessori, gli adattamenti e le modifiche devono risultare dalla carta di circolazione.

Esenzioni
Gli atti di natura traslativa o dichiarativa (passaggio di proprietà e imposte di trascrizione) aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli, necessari alla deambulazione o adattati, sono esenti dal pagamento di ogni imposta.
Per i medesimi veicoli non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale (bollo auto).
Le norme integrano ed estendono agevolazioni tributarie riguardo la detraibilità e l’applicazione del regime agevolato IVA a tutte le tipologie di ausili necessari per l’autonomia e l’integrazione dei disabili. In particolare mentre prima le facilitazioni relative agli autoveicoli erano limitate ai soggetti “con limitazioni permanenti delle capacità motorie” e i titolari di patente, adesso si applicano a tutte le persone “che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione…” (art. 3 legge 104/92) oppure ai loro familiari; vengono inseriti nella nuova normativa anche i motoveicoli a tre ruote (tipo sulky), gli autoveicoli dotati di solo cambio automatico, gli adattamenti e gli strumenti necessari alla guida o al trasporto.
L’esenzione permanente dal pagamento delle tasse auto per i disabili sarà regolamentata per le modalità applicative dal ministero delle Finanze (entro gennaio).
In questo articolo vi sono poi due disposizioni “eterogenee” e contingenti: la prima è la salvaguardia delle forniture di protesi ai disabili e la revisione del nomenclatore tariffario degli ausili (scaduto da oltre un anno) entro tre mesi; la seconda stabilisce che le Regioni e le ASL provvedano prioritariamente al pagamento delle prestazioni che riguardano i disabili.

Insegnanti di sostegno  (Art. 40)
È assicurata l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, mediante il ricorso alla flessibilità organizzativa e funzionale delle classi (legge 59/97) e la possibilità di assumere, a tempo determinato, insegnanti in presenza di disabili in situazione di gravità.
In particolare si dispone: la dotazione organica di insegnanti di sostegno per l’integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all’80%,  della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell’anno scolastico 1997-98;
i criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed eventualmente tra le aree disciplinari dell’istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici, sono stabilite con le ordinanze del Ministero della Pubblica Istruzione, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola;
progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai Provveditori agli studi, che possono disporre l’assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l’acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni nonché per l’aggiornamento del personale.
Si tratta di una razionalizzazione circa l’impiego degli insegnanti di sostegno, in un contesto di riduzione della spesa.
La dotazione organica degli insegnanti  di sostegno (che era prima fissata in un insegnante ogni 4 disabili presenti) viene ora stabilita secondo uno standard fisso, da molti considerato inadeguato; in deroga viene tuttavia prevista la possibilità di assumere a tempo determinato insegnanti di sostegno in caso che vi siano alunni in situazione di gravità: la disposizione è sostanzialmente discrezionale.

Verifiche invalidità civile  (Art. 52)
Dal 1 giugno 1998 al 31 marzo 1999 è programmato un piano straordinario di circa 100 mila accertamenti di verifica nei confronti prioritariamente  dei titolari di benefici economici di invalidità civile che non hanno presentato l’autocertificazione (novembre 1996) sui requisiti sanitari;
l’eventuale accertamento della insussistenza dei requisiti sanitari, antecedente  alla visita, comporta la revoca della provvidenza dalla data “indicata dal verbale di verifica” (cioè la data in cui si presume che non vi fossero i requisiti) nonché l’avvio delle procedure di recupero (Codice Civile artt.2033 e 2946);
la verifica sulle condizioni reddituali, autocertificazione del 30 giugno (stabilita con Decreto del Ministero del Tesoro 20/7/1989 e Decreto Ministero Interno 31 ottobre), viene sostituita dai controlli del Ministero del Tesoro attraverso le banche dati centrali; se viene accertata qualche incompatibilità, la Direzione del Tesoro ne dà comunicazione alla competente Prefettura per i procedimenti di sospensione o di revoca;
i procedimenti di verifica della sussistenza dei requisiti avviati dal ministero del Tesoro anteriormente all’agosto 1996 (Legge 8/8/1996 n.425) devono essere conclusi entro 120 giorni dall’approvazione della legge finanziaria; in mancanza i benefici si intendono confermati;
le Commissioni mediche periferiche possono richiedere accertamenti specialistici alle Aziende USL o altri Enti.
Dopo le 150 mila verifiche sanitarie effettuate in base alla L.425/1996, si stabilisce un nuovo piano straordinario di 100 mila visite, questa volta mirate a tutti gli handicappati civili “che non hanno presentato l’autocertificazione” nel novembre 1996 (era quella in cui si chiedeva agli interessati di dichiarare se erano guariti o no e che molti non hanno prodotto per carenze di informazione).
Circa l’accertamento dei requisiti reddituali ci si affida alle banche dati centrali (viene perciò abolita l’autocertificazione di giugno alla Prefettura). Si osserva che come al solito la “presunzione di colpevolezza” riguarda esclusivamente gli invalidi civili  e che si insiste con la centralizzazione dei controlli amministrativi.
Un altro articolo della legge (n. 60) prevede che gli invalidi civili titolari dell’assegno mensile che non hanno ottemperato all’autocertificazione del 30 novembre 1997 ma che hanno provveduto entro il 31 ottobre 1997 sono esclusi dal recupero delle prestazioni indebitamente percepite: la norma fa riferimento ad una disposizione della finanziaria 1997 riguardante prestazioni previdenziali, quindi risulta inapplicabile e non pertinente.

Norme generali 
Le misure di carattere specifico riguardanti gli handicappati sono sostanzialmente positive, le disposizioni generali in materia di sanità e in particolare di assistenza e servizi sociali agevolati suscitano invece gravi perplessità sia dal punto di vista applicativo, sia sotto il profilo culturale e sistematico.

Partecipazione alla spesa sanitaria  (Art. 59, comma 50)

Al fine di assicurare una maggiore equità del sistema  di partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni  si stabilisce che: il servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l’accesso ai servizi alla totalità dei cittadini;
verranno individuate le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento di una quota di spesa;
sono esclusi dalla partecipazione i trattamenti in regime di ricovero, quelli per particolari patologie croniche e invalidanti e quelli rientranti in programmi di prevenzione e diagnosi precoce, nonché di medicina di base e di pediatria;
l’esenzione dalla partecipazione deriva dalle condizioni economiche dell’utente e dai suoi bisogni;
il diritto all’esenzione è definito in riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio;
le Regioni assumono la responsabilità finanziaria nella gestione del sistema di partecipazione e del regime delle esenzioni il cui strumento di verifica e di controllo è costituito dalla “tessera sanitaria” (!).
Le norme descritte (la cui attuazione è delegata al Governo entro il 31 luglio 1998) introducono più rigorosi accertamenti sulla condizione economica e nuove modalità di controllo, sia per il reddito sia per il bisogno delle prestazioni: siamo in un contesto di razionalizzazione per evitare l’utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione sanitaria. Restano salvi i principi e le garanzie di un sistema di welfare  a carattere universalistico.  Per quanto riguarda gli handicappati, anche se non è esplicitamente affermato, si può ritenere che sarà conservato l’attuale sistema di esenzioni dal ticket per le prestazioni farmaceutiche, specialistiche e riabilitative sia pure con qualche correttivo.

Istituzione del Fondo sociale  (Art. 59, commi 44-46)
In attesa della legge generale di riforma dell’assistenza viene istituito il Fondo per le politiche sociali. Il Fondo, costituito dall’accorpamento di finanziamenti e risorse provenienti da leggi vigenti, ha i seguenti scopi: realizzazione di standard essenziali ed uniformi di prestazioni su tutto il territorio nazionale (per l’infanzia, gli anziani, gli handicappati, le famiglie, i tossicodipendenti, gli extra comunitari, ecc.);
sostegno alle famiglie;
promozione di azioni finanziate dal Fondo sociale europeo;
sperimentazione di misure contro le povertà;
sviluppo delle attività di enti e associazioni del volontariato e del terzo settore;
Il Ministro per la Solidarietà Sociale ripartisce con proprio decreto, le complessive risorse finanziarie derivanti dagli stanziamenti disposti per le seguenti leggi: Contributi per le attività delle associazioni di promozione sociale e combattentistiche; Legge quadro sul volontariato; Legge quadro sull’handicap; Disposizioni per la prevenzione della cecità e per l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati; Promozione dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e l’adolescenza; T.U. delle leggi in materia di cura e di riabilitazione dei tossicodipendenti (circa 800 miliardi).

Reddito minimo d’inserimento  (Art. 59, comma 47-48)
In attesa della revisione degli istituti sui trasferimenti di reddito alle persone e nell’ambito del Fondo Sociale, è introdotto l’istituto del reddito minimo di inserimento a favore di “soggetti” privi di reddito o impossibilitati, per cause fisiche, psichiche o sociali, al mantenimento proprio e dei figli.
Il reddito minimo d’inserimento, la cui attuazione sarà disciplinata da un decreto legislativo: avrà la durata sperimentale non superiore ai due anni;
sarà attribuito con riferimento ad una “determinata soglia di povertà”;
il suo ammontare non deve essere superiore al 60% del reddito medio procapite nazionale;
sono previsti accertamenti, controlli, revisioni e revoche;
la titolarità della sperimentazione è affidata ai Comuni.
Le due novità (Fondo Sociale e RMI), già previste dal Documento di programmazione economico-finanziario e definite nel corso della trattativa sullo stato sociale, contengono molte attese, molti rinvii, qualche anticipazione della riforma (testo unificato Signorino e disegno di legge Turco),  ma sostanzialmente nessuno si fa male perché non ci sono variazioni di bilancio e le modificazioni di trasferimento di reddito sono sperimentali.  Per il Fondo sociale è prevista una dotazione di lire 28 miliardi per il 1998,  di lire 115 miliardi per il 1999 e di lire 143 miliardi per l’anno 2000 (che si aggiunge ai finanziamenti delle varie leggi prima elencate).

Prestazioni sociali agevolate  (Art. 59 comma 51-52)
Se col Fondo Sociale si prefigura un fantasma di riforma dell’assistenza, con le disposizioni sulle prestazioni sociali si definisce invece una vera e propria controriforma, mediante l’introduzione di criteri di selettività basati essenzialmente sul reddito. Si tratta dell’iniziativa più dura di revisione  dello stato sociale contenuta nella Finanziaria 1998, secondo una prospettiva decisamente neo liberista e di attenuazione non solo dell’universalismo, ma della stessa solidarietà sociale.
Le “prestazioni sociali agevolate” (in questa definizione, con riferimento ai disabili e agli handicappati, possono essere compresi tutti i servizi per la sopravvivenza, per l’autonomia, per la vita indipendente, per la riabilitazione, per l’integrazione sociale) sono subordinate ad informazioni, accertamenti e adempimenti che umiliano la dignità personale e sociale del richiedente.
Il Governo è delegato ad emanare  uno o più decreti legislativi per: determinare la situazione economica del “soggetto” che chiede la prestazione in base alla sua condizione reddituale e patrimoniale e di coloro con i quali convive;
obbligare il richiedente ad una autocertificazione preventiva sulla propria situazione economica, nonché “altri dati e notizie rilevanti per i controlli”;
obbligare le amministrazioni pubbliche che erogano i servizi a controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata “confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti … con i dati in possesso del ministero delle Finanze”;
includere nei programmi annuali della Guardia di Finanza il controllo dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate “prevedendo anche l’effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari”;
con decreto legislativo (da emanare entro giugno 98) gli enti erogatori individuano le condizioni economiche richieste per l’accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia.
Per questo complesso di disposizioni i servizi socio-assistenziali (perché di questo si tratta) verrebbero nuovamente subordinati alla “ situazione di povertà”, anziché a quella del bisogno personale, e quindi trasferiti da un contesto di diritto soggettivo e costituzionale a quello esclusivo del disagio economico o dell’insufficienza di reddito.
Sembra riemergere la figura del “povero inabile” descritta  dagli arcaici ordinamenti dell’assistenza e beneficenza pubblica: la valutazione della situazione economica costituisce il criterio decisivo per l’erogazione dei servizi;
si ripristina  l’istituto dei “familiari di soccorso”;
si obbligano gli enti locali a tenere “l’elenco dei poveri” e ad istituire un apposito servizio di accertamento;
si incarica la Guardia di Finanza di effettuare indagini annuali per individuare “falsi poveri e falsi invalidi” e si riafferma una sorta di centralismo inquisitorio dello Stato.
In ogni caso i bisogni e le difficoltà derivanti dalla disabilità e dall’handicap non  possono essere considerati come oggetto di “prestazioni agevolate” e tanto meno essere soddisfatti sulla base esclusiva di parametri reddituali. Del fatto che il bisogno deriva sia dalla mancanza di reddito sia da esigenze assistenziali per le quali anche un reddito medio alto non è sufficiente, occorrerà tenere conto nei decreti attuativi.

(Legge 27 dicembre 1997 n. 449, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”)

 



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